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Sentenza

Sentenza n. 136/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 sul progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dalla potenza nominale massima di 30 MW elettrici da realizzarsi nei comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio - Ottemperanza alla sentenza del TAR Sezione Quinta n. 11870 del 15/9/2022, e alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1170 del 05/02/2024 - Proponente Società Bio Watt S.r.l. Registro elenco progetti n. 36/2020 - Determinazione n. G13041 del 03.10.2024; - nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza massima pari a 30 MW, comprensivo della determinazione provinciale recante autorizzazione unica e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (regione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il PAUR regionale rilasciato alla società controinteressata per un impianto eolico da realizzare nei Comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio, contestando in particolare la previsione dell’accesso all’impianto mediante una viabilità indicata nel provvedimento come strada esistente a uso pubblico dell’impianto di Viticuso. La ricorrente ha sostenuto di avere il possesso e l’esclusiva disponibilità dell’area e della viabilità in forza di atti concessori, negando l’esistenza di una strada pubblica o di valide servitù di passaggio e lamentando l’insufficienza dell’istruttoria, il travisamento delle risultanze procedimentali e la lesione delle proprie posizioni dominicali. La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, sul presupposto dell’applicabilità del rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., nonché l’improcedibilità per mancata impugnazione autonoma della determinazione provinciale n. 2464 del 14 agosto 2024. La ricorrente ha contestato l’applicabilità del rito abbreviato e ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha disposto il mutamento del rito da ordinario ad abbreviato e ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha ritenuto che il PAUR, pur essendo un provvedimento complesso comprendente l’autorizzazione dell’impianto, incorporasse anche la determinazione provinciale che autorizzava le opere ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, con conseguente avvio della procedura espropriativa. Poiché l’impugnazione mirava alla caducazione integrale del provvedimento e non era limitata alla sola parte non espropriativa, trovava applicazione il rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.; in presenza di domande connesse soggette a riti diversi prevaleva il rito abbreviato ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a. Il termine per il deposito del ricorso, notificato il 29 novembre 2024, scadeva pertanto il 16 dicembre 2024, mentre il deposito era avvenuto il 23 dicembre 2024, oltre il termine decadenziale. È stata respinta anche la richiesta di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., poiché non sussistevano impedimenti oggettivi né una situazione di effettiva incertezza normativa o giurisprudenziale: il Collegio ha ritenuto chiara la disciplina e consolidato l’orientamento sull’applicabilità del rito abbreviato. È stata invece respinta l’eccezione di improcedibilità per mancata autonoma impugnazione della determinazione provinciale, poiché essa era confluita nel PAUR e non aveva, nello schema dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, autonoma lesività. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lazio e della società controinteressata, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori per ciascuna; le spese sono state compensate nei confronti del Comune di Viticuso.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto (…)

    Il PAUR costituisce l’atto conclusivo del procedimento e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto; i titoli confluiti nel PAUR, compresa la determinazione recante pubblica utilità e avvio della procedura espropriativa, non hanno autonoma necessità di impugnazione.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003

    pubblica utilità, indifferibili ed urgenti

    La determinazione provinciale adottata ai sensi della norma ha dichiarato l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, determinando l’avvio della procedura espropriativa.

  • art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.

    i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

    Il rito abbreviato si applica quando il provvedimento impugnato comprende o presuppone l’attivazione di una procedura espropriativa relativa a opere pubbliche o di pubblica utilità.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo

    Il termine ordinario per il deposito del ricorso di primo grado è dimezzato; nel caso concreto il deposito doveva avvenire entro quindici giorni dalla notificazione.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV

    Quando le domande connesse sono soggette a riti diversi, la regola generale è derogata per i riti speciali disciplinati dal Libro IV, tra cui quello abbreviato ex art. 119 c.p.a.; quest’ultimo prevale nel caso esaminato.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e di stretta interpretazione; richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso tardivamente depositato nel rito abbreviato è dichiarato irricevibile.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 incorpora un titolo che dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e comporta l’avvio di una procedura espropriativa, l’impugnazione integrale del provvedimento è soggetta al rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., anche se il provvedimento comprende contestualmente autorizzazioni non espropriative.
  • Se un provvedimento complesso contiene domande di annullamento soggette in parte al rito ordinario e in parte al rito abbreviato, e l’impugnazione non è limitata alla sola parte ordinaria, prevale il rito abbreviato in applicazione dell’art. 32, comma 1, c.p.a. e della disciplina speciale dell’art. 119 c.p.a.
  • Nel rito abbreviato, il termine per il deposito del ricorso di primo grado è dimezzato e la sua inosservanza determina l’irricevibilità del ricorso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile costituisce rimedio eccezionale e può essere concessa soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, oppure di gravi impedimenti di fatto; non è sufficiente una generica deduzione di incertezza sull’ambito applicativo della disciplina processuale.
  • Nel procedimento ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, i titoli abilitativi confluiti nel PAUR non conservano autonoma necessità di impugnazione, poiché il PAUR costituisce l’atto conclusivo unitario del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliDichiarazione di pubblica utilitàRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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