Sentenza n. 356/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. 0011685 del 25 agosto 2021, avente ad oggetto "ingiunzione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis dpr 380/2001”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione adottata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo eccesso di potere, violazione del principio di non contraddizione dell'azione amministrativa, violazione degli artt. 87 Cost. e 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, difetto di interesse pubblico alla demolizione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che l'ordinanza di demolizione riguardava una recinzione in muratura con ringhiera, realizzata su area demaniale rispetto alla quale aveva avviato un procedimento di sdemanializzazione, conclusosi senza esito, e presentato una domanda di concessione demaniale in sanatoria. Secondo il ricorrente, i pareri favorevoli acquisiti nel procedimento di sdemanializzazione e la domanda di concessione avrebbero dovuto impedire o comunque rendere illegittima la demolizione; di conseguenza, anche la sanzione, motivata per relationem mediante richiamo all'ordinanza demolitoria, sarebbe stata priva dei necessari presupposti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che la sanzione è stata adottata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e presuppone l'accertata inottemperanza a un ordine di demolizione. Nel caso concreto, l'ingiunzione richiamava espressamente l'ordinanza di demolizione n. 14/2016 e la sua mancata esecuzione; tale motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché la sanzione è correlata all'inottemperanza dell'ordine demolitorio. Le censure relative all'assenza dei presupposti della demolizione, ai pareri favorevoli alla sdemanializzazione e alla domanda di concessione demaniale in sanatoria riguardavano in realtà la legittimità dell'ordinanza di demolizione, che non era stata tempestivamente impugnata. Tali contestazioni non potevano quindi essere fatte valere contro il successivo provvedimento sanzionatorio. Sono state compensate integralmente le spese di lite. È stata inoltre revocata l'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
La sanzione pecuniaria consegue all'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione; l'ingiunzione può motivare mediante espresso richiamo all'ordinanza demolitoria e alla sua mancata esecuzione.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ne ha svolto un'autonoma applicazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ne ha svolto un'autonoma applicazione.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
L'esito del giudizio e la manifesta infondatezza del ricorso hanno giustificato la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 presuppone l'accertata inottemperanza a un'ordinanza di demolizione previamente adottata.
- L'ingiunzione della sanzione per inottemperanza è adeguatamente motivata quando richiama espressamente l'ordinanza di demolizione e indica la mancata esecuzione dell'ordine, trattandosi di un provvedimento correlato a tale presupposto.
- Le contestazioni relative alla legittimità dell'ordine di demolizione devono essere proposte tempestivamente contro quest'ultimo e non possono essere dedotte per la prima volta nell'impugnazione della successiva sanzione per inottemperanza, quando l'ordine demolitorio non sia stato ritualmente impugnato.
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