Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14351/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del fallimento di un credito di euro 700.000,00, richiesto in via privilegiata da una società che si riteneva creditrice per somme asseritamente indebitamente ed erroneamente corrisposte in esecuzione di un contratto di associazione in partecipazione relativo allo sfruttamento cinematografico di un film. Il giudice delegato aveva escluso il credito dallo stato passivo con motivazione per relationem, richiamando le difese già svolte dalla fallita in un parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva confermato l’esclusione ritenendo legittima la motivazione per relationem, insussistente la lesione del diritto di difesa perché le contestazioni erano già note e riproposte in atti, e infondata la pretesa restitutoria, poiché dal contratto risultava che le somme erano dovute come remunerazione dell’investimento e non come pagamento indebito. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 93, comma 3, l. fall., 101 c.p.c. e degli artt. 3 e 11 Cost., deducendo violazione del diritto di difesa, difetto di motivazione e del giusto processo nella motivazione del decreto di esclusione; il secondo per violazione ed errata applicazione del DM 21/01/2010 e degli artt. 1339, 2553 e 1419 c.c., sostenendo l’erronea valutazione del tribunale sulla disciplina della partecipazione al rischio d’impresa dell’associato e sulla sostituzione automatica delle clausole illegittime. Nella memoria, tuttavia, la ricorrente ha allegato che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata definitivamente revocata con decisione passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio che la sentenza dichiarativa di fallimento, cui era strettamente connesso il giudizio di opposizione allo stato passivo, era stata successivamente revocata con decisione passata in giudicato. Poiché, secondo il principio richiamato dalla Corte, nel regime successivo alla riforma del 2006 la revoca del fallimento con provvedimento irrevocabile rende improcedibile l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., procedimento avente efficacia meramente endoconcorsuale, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato ai sensi dell’art. 382 c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per giusti motivi, anche in considerazione del successivo venir meno del fallimento da cui era scaturita la controversia.

Norme richiamate

  • art. 93, comma 3, l. fall.

    Richiamato come norma asseritamente violata nel motivo sulla pretesa genericità/difetto di motivazione del provvedimento di esclusione dal passivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo insieme alle garanzie del giusto processo.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica ulteriore elaborazione nel testo.

  • art. 98 l. fall.

    La Corte lo qualifica come il procedimento di opposizione allo stato passivo, strettamente connesso alla procedura fallimentare e improcedibile in caso di revoca definitiva del fallimento.

  • art. 382 c.p.c.

    Usato come base per la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, a seguito dell’improcedibilità del giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per incardinare entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato nel merito dal tribunale come norma sull’indebito oggettivo, ritenuta inapplicabile perché le somme erano dovute in base al contratto.

  • art. 2265 c.c.

    Richiamato dal tribunale quale divieto di patto leonino, ritenuto non violato e comunque non applicabile al contratto di associazione in partecipazione secondo la motivazione resa.

  • art. 1339 c.c.

    Invocato nel secondo motivo come norma sulla sostituzione automatica di clausole illegittime.

  • art. 2553 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di partecipazione al rischio d’impresa nell’associazione in partecipazione.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo alla nullità parziale e alla sostituzione/sopravvivenza del contratto.

  • DM 21/01/2010

    Richiamato nel secondo motivo come fonte rilevante per la disciplina applicabile al rapporto controverso.

Massime di principio

  • La revoca definitiva della sentenza dichiarativa di fallimento rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, perché tale procedimento è funzionalmente e strettamente connesso alla procedura concorsuale e ha efficacia solo endoconcorsuale.
  • L’improcedibilità derivante dalla revoca del fallimento può essere rilevata anche d’ufficio e va dichiarata anche in sede di legittimità.
  • Quando il rapporto processuale presupposto viene meno per la revoca irrevocabile del fallimento, il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio.
  • In presenza di un titolo contrattuale che giustifichi le attribuzioni economiche, la domanda di restituzione per indebito oggettivo non può essere accolta se le somme risultano dovute in base agli accordi negoziali.
  • Il divieto di patto leonino e le regole sulla partecipazione al rischio d’impresa devono essere valutati in concreto rispetto al tipo contrattuale e al contenuto delle clausole, ma tali questioni restano assorbite quando il processo diviene improcedibile per sopravvenuta revoca del fallimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.