Sentenza del 07/07/2015 n. 398 - Comm. Trib. Prov. Pavia
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - SUPERFICIE IMPONIBILE - Mezzo pubblicitario - Superficie espositiva - Base imponibile - Metodo di calcolo dell'Imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della superficie imponibile dell’imposta sulla pubblicità applicata a un messaggio costituito da denominazione e logo inseriti nel fascione della pensilina di una stazione di servizio. Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento a imposta dell’intero fascione, sostenendo che dovesse essere considerata soltanto la superficie occupata dalla scritta e dal simbolo pubblicitario, con esclusione delle parti della struttura aventi funzione meramente strumentale e di supporto.
La decisione
La contestazione è stata accolta. L’imposta deve essere calcolata sulla superficie della minima figura piana geometrica circoscritta al messaggio pubblicitario, ossia alla denominazione e al logo attraverso i quali il messaggio viene formulato. Non possono invece essere incluse nella base imponibile le porzioni del fascione o della pensilina che circondano il messaggio e svolgono soltanto una funzione strutturale o di supporto. Di conseguenza, l’avviso di accertamento che aveva tassato l’intero fascione è illegittimo.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità
L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
La superficie imponibile coincide con l’area minima che circoscrive gli elementi attraverso i quali è espresso il messaggio pubblicitario, non con l’intera struttura fisica che li sostiene.
Massime di principio
- Per determinare l’imposta sulla pubblicità occorre distinguere il messaggio pubblicitario dalla struttura o dal supporto materiale sul quale il messaggio è collocato.
- La base imponibile deve comprendere la superficie della figura geometrica minima che racchiude scritte, simboli, loghi o altri elementi comunicativi, escludendo le parti prive di autonoma funzione pubblicitaria.
- L’amministrazione non può tassare automaticamente l’intero pannello, fascione, insegna o struttura di supporto quando il messaggio occupa soltanto una parte di essa.
- In caso di accertamento, è utile documentare graficamente o fotograficamente la distinzione tra area effettivamente recante il messaggio e area restante con funzione esclusivamente strumentale.
- La superficie imponibile può tuttavia comprendere l’intera struttura qualora la forma, il colore, la grafica o altri elementi del supporto concorrano autonomamente alla comunicazione pubblicitaria.
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