Sentenza n. 12860/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento "per l'annullamento dell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. - Serie generale n. 227 del 30 settembre 2025 (doc. n. 1), nella parte in cui l'Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. per l'anno 2026, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis)."
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inserimento della società nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l'anno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'elenco ISTAT nella parte in cui è stata inserita tra le altre amministrazioni locali per l'anno 2026, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti, incluso il documento relativo alle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche. Dal testo della sentenza non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso, poiché il giudice ha definito la controversia sulla sola questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 abbia definitivamente risolto la questione attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Ha indicato la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 23-quater, comma 2, d.l. 137/2020
La disposizione è richiamata in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità, con conseguente definitiva attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria nei termini previsti.
Massime di principio
- La cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetta alla Corte dei conti; il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle controversie relative all'inserimento nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e la controversia può essere riproposta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla norma.
- La complessità della questione di giurisdizione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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