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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30524/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Radeglia era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, a 2 anni e 4 mesi di reclusione e a €20.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, per aver coltivato 78 piante di cannabis sativa e detenuto foglie e infiorescenze ai fini di cessione, con l'aggravante dell'ingente quantità. Con il ricorso in Cassazione il difensore deduceva: (1) vizio di motivazione per la determinazione del peso secco di 63 piante calcolato in modo "approssimativo" tramite la esfoliazione di una sola pianta e moltiplicazione per tutte le altre (presunzione matematica); (2) erronea applicazione della legge penale e insufficienza probatoria, in violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; (3) mancanza e contraddittorietà della motivazione e errata valutazione della prova, in particolare sulla non univocità della consulenza tecnica e sulla possibilità che un'analisi su tutte le piante avrebbe escluso l'aggravante ex art. 80.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) la sentenza di appello è una "doppia conforme" con la sentenza di primo grado e le due decisioni formano un unico corpo motivazionale; (b) i primi due motivi sono generici e non specificamente confutano i passaggi logico-fattuali svolti dalla Corte d'appello; la metodologia del campionamento e l'estensione dei risultati analitici al gruppo sono ritenute corrette se il campionamento è stato fatto conformemente e la valutazione tecnica non è sindacabile in questa sede; (c) il terzo motivo è inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata per la concorso di reati (più fattispecie in ragione dell'insieme degli episodi o condotte), come svolto nell'imputazione originaria.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1

    73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale sugli illeciti legati a stupefacenti (coltivazione e detenzione ai fini di spaccio) applicata alla condotta di coltivazione e detenzione di cannabis.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    art. 80, comma 2 (e riferimenti all'art. 80, comma 1) d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferita alla aggravante per "ingente quantità"; la Corte ha ritenuto che la determinazione quantitativa effettuata attraverso il campionamento fosse idonea a sostenere l'aggravante, salvo specifica e motivata confutazione tecnica.

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 2

    articolo 192 comma due del codice di rito

    Censurata dalla difesa come violata (per i risultati non univoci della consulenza tecnica), ma la Corte ha ritenuto che la CTU fosse stata svolta correttamente e con pieno coinvolgimento della difesa.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    La Corte d'appello ha richiamato che gli accertamenti tecnici erano stati eseguiti con il coinvolgimento della difesa ai sensi di norma citata, con conseguente correttezza metodologica del campionamento; in Cassazione tale valutazione tecnica non è sindacabile se il campionamento è stato adeguato.

  • Principio della "doppia conformità" (giurisprudenza della Cassazione)

    Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 (richiamata)

    Quando la sentenza di appello si richiama e adotta i medesimi criteri della sentenza di primo grado, le due decisioni formano un unico corpo motivazionale che va valutato congiuntamente; ciò rende più stringente il sindacato in Cassazione e rafforza l'idea di inammissibilità se non si confutano specificamente i passaggi argomentativi.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente ripetere in termini generici le critiche già proposte in appello; bisogna indicare i passaggi motivazionali di cui si contesta la logicità o la veridicità.
  • La valutazione tecnica (consulenza, campionamento e calcolo dei quantitativi) è in linea di massima sindacabile solo nei limiti in cui emergano vizi logico-giuridici specifici; la mera divergenza tecnica o il ritenere il metodo "approssimativo" non basta se non viene dimostrata l'erroneità del campionamento o della procedura.
  • Se il campionamento è stato eseguito correttamente e rappresentativo, l'estensione dei risultati analitici al gruppo di piante è ammessa e non può essere riformata in Cassazione se la difesa ha partecipato agli accertamenti.
  • Non è possibile introdurre nuovi motivi o nuove questioni (es. esclusione dell'aggravante) per la prima volta in Cassazione: tali questioni devono essere sollevate e trattate in sede di merito.
  • La regola della "doppia conformità" implica che le sentenze di primo grado e d'appello possono essere lette come un unico giudizio motivazionale; il ricorrente deve quindi discutere esplicitamente la logica seguita da entrambi i giudici per ottenere ammissibilità.

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