Sentenza n. 2538/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente nel corso del giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle deliberazioni impugnate. In considerazione della definizione in rito, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Atto impugnato: deliberazioni dell'ASL Napoli 3 Sud sulla definizione della regressione tariffaria unica per gli anni 2020 e 2021 nell'area dell'assistenza specialistica ambulatoriale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura privata ha impugnato le deliberazioni dell'ASL Napoli 3 Sud n. 1034 e n. 1035 del 16 novembre 2022, concernenti rispettivamente la definizione della regressione tariffaria unica per gli anni 2020 e 2021 nella macro-area dell'assistenza specialistica ambulatoriale, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, con memoria del 16 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con pronuncia di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- Quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in presenza di giusti motivi.
Come è indicizzato
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