Cassazione Civile, Ordinanza n. 22897/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio ha richiesto a una società, a titolo di imposta di registro, euro 7.172,10 complessivi, comprensivi di sanzioni e spese, in relazione a un decreto ingiuntivo, agli interessi moratori ivi riconosciuti e a una scrittura privata di ricognizione di debito prodotta nel procedimento monitorio. In appello la CTR ha accolto la tesi dell’Agenzia: ha ritenuto correttamente tassati, in misura proporzionale, gli interessi moratori liquidati nel decreto ingiuntivo, e ha qualificato la scrittura ricognitiva come atto a contenuto patrimoniale soggetto a imposta proporzionale dell’1%, escludendo l’applicazione dell’art. 9 della Tariffa. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, sostenendo che la scrittura di ricognizione di debito, essendo meramente dichiarativa e non recando alcuna prestazione a contenuto patrimoniale, dovesse essere tassata in misura fissa e non proporzionale; con il secondo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato la mancanza, nella scrittura e nel decreto ingiuntivo, dell’indicazione delle scadenze delle fatture, elemento che a suo dire sarebbe necessario per determinare gli interessi moratori tassati dall’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla tassazione della scrittura privata di ricognizione di debito e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di un debito certo, avendo natura di dichiarazione di scienza e non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, non sia assoggettabile né all’art. 9 né all’art. 3 della Tariffa, ma rientri nell’art. 4, parte II, della Tariffa, con imposta fissa solo in caso d’uso; ha inoltre chiarito che il deposito del documento in un giudizio per finalità probatorie non integra 'caso d’uso'. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la CTR aveva comunque esaminato il fatto rilevante, cioè la corretta determinazione degli interessi moratori mediante operazione matematica su criteri legali predeterminati, sicché non vi era omesso esame di un fatto decisivo.
Norme richiamate
art. 3 Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Non si applica alla scrittura privata di mera ricognizione di debito, perché richiede un atto avente ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale; la mera dichiarazione ricognitiva non integra tale presupposto.
art. 4 Tariffa, parte seconda, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Le scritture private non autenticate prive di oggetto patrimoniale sono soggette a imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso.
art. 6 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce caso d’uso.
art. 15 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dalla CTR in relazione alla tassazione degli interessi moratori liquidati nel decreto ingiuntivo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in tema di qualificazione fiscale della scrittura ricognitiva.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non dell’omesso esame di singoli elementi istruttori o del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 4 d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori sui pagamenti commerciali decorrono secondo un criterio legale predeterminato, senza necessità di specifica costituzione in mora, e possono essere calcolati con mera operazione matematica.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato per la memoria depositata tardivamente dalla ricorrente.
Massime di principio
- La scrittura privata non autenticata di mera ricognizione di debito, quando si limita a confermare una situazione debitoria già esistente senza modificare la sfera patrimoniale delle parti, va qualificata come mera dichiarazione di scienza e non come atto contenente una prestazione a contenuto patrimoniale.
- Per gli atti meramente ricognitivi privi di contenuto patrimoniale, il regime fiscale applicabile è quello dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, parte seconda, del d.P.R. 131/1986; il deposito del documento nel processo per finalità probatorie non integra caso d’uso.
- In sede di legittimità, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. sussiste solo se è stato omesso l’esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o un insufficiente apprezzamento delle prove.
- Quando gli interessi moratori sono determinati dalla legge o da criteri legali predeterminati, la loro quantificazione può essere effettuata con una mera operazione matematica senza che occorra un ulteriore accertamento fattuale sulla scadenza delle singole fatture, se la decorrenza è già fissata dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22880/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_civile · 8 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22885/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_civile · 8 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22886/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_civile · 8 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22888/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_civile · 8 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22889/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_civile · 8 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22890/2026 del 08/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →