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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS- emesso in data 16.09.2024 dal Questore della Provincia di Firenze e notificato in data 10.02.2025, con cui è stata rigettata la pratica volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del sig. -OMISSIS-; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente; - nonché, per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti utili per la legittima emanazione del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS- emesso in data 16.09.2024 dal Questore della Provincia di Firenze e notificato in data 10.02.2025, con il quale è stata rigetta la richiesta volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ritiro del titolo precedente, motivato dall'assenza dal territorio nazionale per oltre dodici mesi consecutivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino cinese regolarmente soggiornante in Italia dal 2001, aveva impugnato il diniego del Questore di Firenze, sostenendo di essersi assentato dal territorio nazionale per assistere il suocero gravemente malato e per le restrizioni agli spostamenti connesse alla politica cinese zero Covid. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per asserita introduzione nel provvedimento finale di elementi nuovi rispetto al preavviso di rigetto; la violazione dell'art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, per omessa considerazione dei gravi e comprovati motivi giustificativi dell'assenza; il difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, per mancata valutazione dell'integrazione sociale e lavorativa e delle circostanze eccezionali; la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, per omessa considerazione di elementi favorevoli sopravvenuti prima dell'adozione o della notifica del diniego; la violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, per mancato esercizio del soccorso istruttorio volto ad acquisire documentazione sanitaria e certificazione del rapporto di parentela, inizialmente non tradotte e legalizzate.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il preavviso aveva già rappresentato l'assenza dal territorio nazionale e i presupposti per il ritiro del titolo; la diversa indicazione del periodo complessivo di assenza nel provvedimento finale non aveva inciso sulle ragioni giuridiche del diniego né impedito la difesa dell'interessato. Ha ritenuto applicabile il limite dell'assenza superiore a dodici mesi previsto dall'art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, rilevando che i gravi motivi familiari e le restrizioni Covid non erano stati formalmente rappresentati o comunque portati a conoscenza della Questura prima dell'adozione dell'atto. La documentazione sanitaria era stata prodotta soltanto in giudizio e, in parte, formata successivamente all'adozione del provvedimento; pertanto non poteva essere utilizzata per valutarne la legittimità secondo il principio tempus regit actum. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone di considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti solo se esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'amministrazione al momento della decisione. Non sussisteva un obbligo di soccorso istruttorio, poiché l'omessa conoscenza delle circostanze rilevanti era dipesa dalla mancata comunicazione dell'interessato, non da carenze dell'istruttoria amministrativa. L'onere di provare le ragioni gravi e comprovate dell'assenza gravava sul ricorrente. Il diniego è stato quindi ritenuto sufficientemente motivato e adottato all'esito di un procedimento regolare. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve consentire all'interessato di conoscere i motivi ostativi; nel caso concreto tale funzione è stata ritenuta assolta, poiché l'assenza dal territorio nazionale e i presupposti del diniego erano stati già rappresentati.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    L'assenza dello straniero dal territorio nazionale per oltre dodici mesi può impedire il rinnovo del permesso, salvo che siano dimostrati gravi e comprovati motivi giustificativi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il riferimento all'assenza superiore a dodici mesi e alla mancata dimostrazione di motivi idonei a giustificarla.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L'amministrazione deve considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento dell'adozione del provvedimento; non deve invece considerare fatti o documenti non conosciuti, né quelli formati o rappresentati dopo l'adozione, salva la possibilità di un nuovo riesame.

  • art. 6 l. 241/1990

    Non impone all'amministrazione di acquisire d'ufficio circostanze e documenti che l'interessato non abbia comunicato, quando il preavviso gli abbia consentito di rappresentare le ragioni favorevoli e l'onere probatorio sia a suo carico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l'assenza dello straniero dal territorio nazionale per oltre dodici mesi è ostativa al rinnovo se l'interessato non dimostra gravi e comprovati motivi, riconducibili anche a ragioni sanitarie o a cause di forza maggiore.
  • L'obbligo di considerare i nuovi elementi favorevoli previsto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 riguarda gli elementi esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento; non comprende fatti o documenti non comunicati all'amministrazione o formati successivamente, salvo che possano fondare un autonomo procedimento di riesame.
  • La legittimità del diniego di rinnovo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento ai fatti e agli elementi conoscibili dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto.
  • Il soccorso istruttorio non obbliga l'amministrazione a ricercare autonomamente le ragioni personali dell'assenza dello straniero quando il preavviso di rigetto abbia consentito all'interessato di rappresentarle e l'interessato non abbia comunicato neppure interlocutoriamente l'esistenza della documentazione in corso di acquisizione.
  • L'onere di provare le gravi e comprovate ragioni che hanno determinato l'assenza dal territorio nazionale e l'incidenza di eventuali elementi favorevoli sopravvenuti grava sul richiedente il rinnovo.
  • La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non sussiste quando il provvedimento finale utilizzi una diversa ricostruzione temporale dei fatti, ma resti fondato sulle medesime ragioni sostanziali già comunicate nel preavviso e non risulti compromessa la possibilità di partecipazione dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivo

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