Sentenza n. 695/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n.374/2024 resa dal Tribunale di Torre Annunziata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza n. 374/2024 del Tribunale di Torre Annunziata
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato l'ASL al pagamento di euro 576,78 in favore della dipendente per attività svolta nei giorni festivi infrasettimanali dell'anno 2021, oltre accessori, nonché al pagamento di euro 450,00 per spese legali distratte in favore dei procuratori antistatari. Hanno dedotto il mancato pagamento delle somme. Nel corso del giudizio l'ASL ha documentato di avere liquidato le somme spettanti alla dipendente prima della notificazione del ricorso e di avere disposto, con decreto del 9 luglio 2025, il pagamento delle somme spettanti ai procuratori dopo la notificazione del ricorso. I ricorrenti hanno quindi insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese, invocando la soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha distinto le due pretese. Quanto alle somme spettanti alla dipendente, ha rilevato che erano state riconosciute e liquidate prima della notificazione del ricorso; pertanto, al momento della proposizione della domanda non sussisteva l'inerzia dell'Amministrazione necessaria per l'azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., con conseguente inammissibilità della domanda. Quanto alle somme dovute ai procuratori antistatari, il pagamento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso e integralmente nel corso del giudizio; per tale domanda è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. La richiesta di accertare la soccombenza virtuale dell'ASL ai fini delle spese è stata respinta: la mancata contestazione specifica e puntuale del quantum già percepito dalla dipendente rendeva parzialmente inammissibile il gravame e determinava soccombenza reciproca. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza presuppone, con riferimento alla pretesa azionata, una persistente inerzia dell'amministrazione; se il pagamento è già avvenuto prima della proposizione del ricorso, la domanda è inammissibile.
art. 9 CCNL di categoria
È richiamato quale fondamento sostanziale del credito della dipendente per l'attività svolta nei giorni festivi infrasettimanali dell'anno 2021.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è inammissibile quando, prima della proposizione del ricorso, l'amministrazione abbia già integralmente riconosciuto e liquidato la somma dovuta in base al titolo esecutivo, poiché manca l'inerzia richiesta dall'art. 112 c.p.a.
- Se il pagamento della somma dovuta in esecuzione del giudicato interviene dopo la notificazione del ricorso e nel corso del giudizio, la domanda di ottemperanza deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, a condizione che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta.
- Quando il ricorso per ottemperanza riguarda più pretese autonome e una è già stata soddisfatta prima della sua proposizione mentre un'altra viene soddisfatta soltanto in corso di causa, il giudice può dichiarare l'inammissibilità della prima e la cessazione della materia del contendere per la seconda.
- La soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese non può essere riconosciuta in favore del ricorrente se il ricorso comprende una pretesa già soddisfatta prima della sua proposizione e il quantum percepito non è stato specificamente e puntualmente contestato; tale situazione può giustificare la compensazione integrale delle spese per soccombenza reciproca.
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