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Sentenza

Sentenza n. 1702/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Vibo Valentia che aveva respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto il difetto di motivazione, la violazione del legittimo affidamento e la nullità del decreto per incompletezza dell'istruttoria, nonché l'eccesso di potere per carente valutazione della sua personalità e affidabilità. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione si fosse limitata a richiamare l'esistenza di un procedimento penale per il reato di rissa, senza indicare episodi concretamente verificatisi né spiegare la loro incidenza sul giudizio di inaffidabilità, e che una mera denuncia non fosse sufficiente a giustificare il diniego. Ha inoltre contestato la propria partecipazione all'episodio e invocato l'affidamento derivante dal precedente rilascio della licenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure, esaminate congiuntamente per la loro connessione. Il provvedimento era stato preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990. Il giudice ha rilevato che il Questore aveva fondato il diniego sull'esistenza di un procedimento penale per rissa e aveva spiegato perché tale circostanza fosse incompatibile con il necessario grado di affidabilità nell'uso delle armi. In materia di armi, il diniego o la revoca possono essere adottati anche indipendentemente dalla rilevanza penale definitivamente accertata dei fatti o dall'esito del procedimento penale, poiché è sufficiente una valutazione amministrativa preventiva del pericolo di abuso, volta a tutelare la sicurezza pubblica. La contestazione fattuale del ricorrente è stata ritenuta generica e non adeguatamente provata. La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza è stata giudicata ragionevole, logica e immune da errori o travisamenti, mentre il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell'amministrazione ed è limitato alla verifica di errori, travisamenti o manifesta irrazionalità. È stata respinta anche la censura relativa al legittimo affidamento: il precedente rilascio della licenza non attribuisce alcuna pretesa al rinnovo, essendo il titolo soggetto a verifiche periodiche. L'amministrazione può quindi rivalutare i presupposti in occasione di ogni rinnovo, anche adottando valutazioni più restrittive, purché sulla base di un'istruttoria adeguata e di una motivazione accurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    Il procedimento di diniego è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

  • art. 11, comma 3, r.d. 773/1931 (TULPS)

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

    Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando vengono meno i presupposti richiesti o sopravvengono circostanze che avrebbero giustificato il diniego.

  • art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    La detenzione delle armi può essere vietata sulla base di una valutazione preventiva di possibile abuso.

  • art. 43, comma 2, r.d. 773/1931 (TULPS)

    La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    Il rilascio o rinnovo della licenza può essere negato quando l'interessato non dimostri buona condotta o non offra affidamento di non abusare delle armi.

  • art. 588 c.p.

    L'esistenza di un procedimento penale per rissa è stata ritenuta elemento idoneo a concorrere al giudizio amministrativo di inaffidabilità, senza necessità di un accertamento penale definitivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In materia di licenze di porto o detenzione di armi, il diniego o la revoca possono essere fondati su una valutazione preventiva di inaffidabilità e di possibile abuso, anche in assenza di una condanna penale definitiva o indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
  • L'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare, ai fini del giudizio di affidabilità nell'uso delle armi, anche fatti non definitivamente accertati in sede penale e vicende personali non direttamente attinenti alla materia delle armi, purché concretamente emersi dall'istruttoria e logicamente idonei a suscitare un ragionevole timore di abuso.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non è sostitutivo e resta limitato alla verifica di errori o travisamenti dei fatti e della manifesta irrazionalità della valutazione.
  • Il precedente rilascio di una licenza di porto d'armi non genera un diritto o un affidamento tutelabile al rinnovo, poiché il titolo è soggetto a verifiche periodiche e l'amministrazione deve rivalutare, a ogni rinnovo, la permanenza dei presupposti di affidabilità.
  • In sede di rinnovo di una licenza di porto d'armi, l'amministrazione può adottare una valutazione diversa o più restrittiva rispetto a quella precedente, anche senza nuovi fatti, purché la decisione sia sorretta da un'istruttoria adeguata e da una motivazione accurata.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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