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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Molise n. 201/2024, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 114/2023 R.G., pubblicata il 17.06.2024, notificata in forma esecutiva in data 27.06.2024 e non impugnata.

Giustizia amministrativa202500372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 201/2024, recante condanna del Comune al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza del TAR Molise n. 201/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva il 27 giugno 2024. Nonostante i solleciti e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione, il Comune non aveva inizialmente provveduto al pagamento delle somme dovute. L'amministrazione, regolarmente notificata, non si è costituita. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Comune aveva medio tempore integralmente adempiuto alla sentenza, con conseguente soddisfazione della propria pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'interesse sostanziale della ricorrente era stato integralmente soddisfatto dall'adempimento sopravvenuto del Comune alla sentenza ottemperanda. In conformità alla richiesta della ricorrente, ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti e ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale soddisfazione integrale della pretesa dell'interessata

    La soddisfazione integrale della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento sopravvenuto e integrale dell'obbligo imposto da una sentenza passata in giudicato elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La dichiarazione della parte interessata circa l'integrale soddisfazione della propria pretesa è idonea, in presenza dell'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere integralmente compensate quando tale regolazione sia richiesta dalla parte ricorrente e non sussistano ragioni per disporre diversamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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