Cassazione Civile, Sentenza n. 01036/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Parrocchia ha impugnato l'avviso di accertamento ICI per l'annualità 2008 (somma complessiva euro 6.177,00) relativo a un immobile adibito a scuola dell'infanzia, chiedendo l'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992. Il ricorso in Cassazione deduceva sei motivi: insufficiente motivazione dei giudici di merito; carenze motivazionali dell'avviso impositivo e loro errata valutazione; erronea esclusione dei presupposti soggettivo e oggettivo per l'esenzione (ossia che l'attività fosse non commerciale e svolta gratuitamente o a costo simbolico); attribuzione apodittica di natura commerciale all'attività; omesso esame di fatti decisivi (finanziamenti pubblici, simbolicità delle rette, inadeguatezza delle rette a remunerare i fattori produttivi); e mancanza di decisione su profili sanzionatori per incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi 1 e 2 (rilevando che la motivazione dei giudici di merito è adeguata e che il ricorrente non ha dato sufficiente specificità nel censurare la motivazione dell'atto impositivo), ha accolto in parte i motivi 3, 4 e 5 nella misura in cui occorre applicare lo ius superveniens (decisione Commissione UE 2023/2103) e dunque ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte tributaria regionale per un nuovo esame limitato alla verifica, alla luce della normativa e della decisione comunitaria, della riconducibilità dell'esenzione a un aiuto di Stato recuperabile e, se del caso, della possibile esclusione per applicazione della regola de minimis; ha ritenuto assorbito il sesto motivo. Il collegio ha dato indicazioni sulle modalità di verifica (onere della prova sul contribuente relativamente alla regola de minimis, periodo mobile triennale, possibilità di produrre nuova prova documentale/autocertificazione per periodi anteriori all'istituzione del registro centrale degli aiuti). Spese compensate in parte come da dispositivo della sentenza impugnata e rinvio per ulteriori accertamenti di fatto.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
L'esenzione richiede un requisito soggettivo (ente non avente natura esclusivamente commerciale) e un requisito oggettivo (destinazione esclusiva dell'immobile a attività esenti): l'attività svolta dietro retribuzione non simbolica può farne escludere l'applicabilità.
Decisione della Commissione Europea n. 2023/2103 (3 marzo 2023)
L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali ...
La decisione impone il recupero degli aiuti collegati all'esenzione ICI per i casi individuati; tuttavia la verifica individuale della sussistenza dell'aiuto e l'applicazione della regola de minimis sono di competenza delle autorità nazionali e vanno valutate caso per caso.
Decisione della Commissione Europea n. 2013/284/UE (19 dicembre 2012)
Aveva qualificato come aiuto di Stato la generalizzata esenzione ICI per enti non commerciali; alcune parti della decisione sono state successivamente oggetto di annullamento e riesame dalla Commissione e dalla CGUE, con conseguente regime di recupero disciplinato dalla decisione 2023/2103.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)
la soglia di aiuto de minimis predeterminata in € 200.000,00 (riferita su un periodo mobile di tre esercizi finanziari)
Stabilisce la soglia e le modalità di calcolo degli aiuti "de minimis": se l'aiuto individuale rientra nei limiti, non costituisce aiuto di Stato recuperabile; il periodo rilevante è mobile e copre tre esercizi finanziari.
art. 16-bis, d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166
Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.
Introduce un regime dichiarativo speciale per il recupero ICI 2006-2011 e preserva la possibilità di applicare la regola de minimis, integrando la disciplina nazionale con le fonti comunitarie.
Richiamate per i profili di legittimità: motivazione della sentenza impugnata (art. 360), requisito di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione (art. 366), rimedi e rinvio (art. 384), integrazione di memorie (art. 378), composizione della decisione (art. 112 c.p.c.) e garanzia del giusto processo (art. 111 Cost.).
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), il contribuente deve provare sia il requisito soggettivo (ente non commerciale) sia il requisito oggettivo (uso esclusivo dell'immobile per attività esenti) e che l'attività non sia svolta con modalità commerciali (assenza di rette non simboliche o di ricavi volti a remunerare i fattori produttivi).
- La percezione di rette non simboliche e l'utilizzo di sussidi integrativi che, unitamente alle rette, tendono a remunerare i fattori produttivi sono elementi indicativi della natura economica/commerciale dell'attività e ostano all'esenzione.
- Se un'esenzione ICI concessa in passato riguarda attività economiche, è possibile che la Commissione UE richieda il recupero come aiuto di Stato; tuttavia il recupero richiede una verifica individuale della conformità all'ordinamento UE e all'eventuale applicazione della regola de minimis.
- Lo ius superveniens (decisioni o regolamenti UE successivi) deve essere applicato dal giudice nazionale d'ufficio anche in sede di legittimità; questo può determinare l'annullamento della sentenza di merito e il rinvio per accertamenti di fatto supplementari.
- In Cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza e la specificità dei motivi: se si censura la motivazione di un atto amministrativo (avviso di accertamento) occorre riportarne testualmente i passi ritenuti erroneamente interpretati, pena l'inammissibilità della doglianza.
- Sul profilo probatorio relativo alla regola de minimis l'onere è a carico di chi la invoca (normalmente il contribuente); per periodi anteriori al registro centrale degli aiuti (entrato in funzione nel 2017) è ammessa, in determinati casi, anche un'autocertificazione purché attendibile e riferita ai trienni rilevanti.
- La verifica del superamento della soglia de minimis è fatta considerando il cumulo degli aiuti concessi all'impresa nel triennio mobile; in caso di superamento, l'intero ammontare dell'aiuto può essere recuperato.
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