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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 01034/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Roma Capitale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6215/2019 che aveva parzialmente annullato l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 riconoscendo l'esenzione solo per la porzione destinata al culto. L'unico motivo dedotto era la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 504/1992: l'ente impositore sosteneva che, essendo l'immobile unico in catasto (una sola particella), non poteva essere sottoposto a un regime fiscale frazionato per porzioni non autonome e che l'esenzione ICI poteva trovare applicazione solo se l'unità immobiliare fosse destinata esclusivamente ad attività non commerciali, requisito non dimostrato dalla Congregazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR ritenendo erroneo applicare alla annualità 2011 (regime ICI) le regole di frazionamento/proporzionalità previste per l'IMU post-2012. Ha rilevato che, nel regime ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992 si riconosce solo se l'unità immobiliare è destinata esclusivamente ad attività non commerciali; nel caso di uso promiscuo unitario e in assenza di frazionamento catastale la CTR non poteva scorporare la porzione a fini esentivi. Ha inoltre richiamato lo ius superveniens costituito dalla decisione della Commissione europea 2023/2103/UE e dalla disciplina nazionale (art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n.131 conv. in l. 14 novembre 2024, n.166), disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per riesaminare la questione alla luce della verifica, in sede di recupero, della eventuale sussistenza di un aiuto di Stato e dell'applicabilità della regola "de minimis"; la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive..."

    L'esenzione ICI richiede un requisito soggettivo (ente non commerciale secondo art. 87 DPR 917/1986) e un requisito oggettivo di destinazione esclusiva dell'immobile ad attività non commerciali; l'esenzione si applica solo per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    Norma citata nel gravame come riferimento alla disciplina dell'ICI in generale; la Corte ha ritenuto che le regole generali dell'ICI non consentivano il frazionamento impositivo di unità catastali unitarie per l'anno 2011.

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    Definisce i soggetti non commerciali cui rinvia l'art. 7 del d.lgs. 504/1992; la Corte ha ricordato che l'esenzione è subordinata all'appartenenza dell'ente a tali categorie.

  • art. 91-bis del d.l. 1/2012 (convertito)

    "l'esenzione ... si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; ... in caso di impossibilità ... l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione"

    Introdotto per il regime IMU a partire dal 2013; consente la proporzionalità dell'esenzione per unità a utilizzo misto solo se è possibile identificare catastalmente la porzione o, in alternativa, tramite apposita dichiarazione. La Corte ha osservato che tale disciplina non era applicabile all'anno ICI 2011.

  • Decisione della Commissione europea 2013/284/UE

    La Commissione aveva ritenuto incompatibile con il divieto di aiuti di Stato il regime di esenzione ICI per gli enti non commerciali in presenza di situazioni ibride; la Corte ha richiamato tale indirizzo come premessa alla successiva decisione sul recupero.

  • Decisione della Commissione europea 2023/2103/UE del 3 marzo 2023

    "L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali..."

    Stabilisce l'obbligo di recupero delle esenzioni ICI ritenute aiuti di Stato per il periodo 2006-2011 e precisa che la verifica della sussistenza dell'aiuto e l'applicazione della regola de minimis deve essere effettuata caso per caso nella fase di recupero.

  • d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, art. 16-bis

    "Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato."

    Introduce un regime dichiarativo nazionale funzionale al recupero per le annualità 2006-2011 e salva espressamente l'applicazione della regola de minimis prevista dalle fonti comunitarie.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)

    "Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento..." (art. 7 e parti rilevanti)

    Regola transitoria che disciplina gli aiuti "de minimis" e stabilisce la soglia (principio di cumulabilità su base mobile triennale) utile a valutare se un aiuto individuale rientri nella deroga dal divieto di notifica.

  • D.M. 19 novembre 2012, n. 200 (regolazione dichiarazione IMU/enc)

    Normativa tecnica che ha disciplinato le modalità di dichiarazione per gli enti non commerciali ai fini IMU/IMU-enc a valle dell'art. 91-bis; richiamata come riferimento operativo per le annualità successive al regime ICI.

Massime di principio

  • Per le annualità sottoposte al regime ICI (ante 2012) l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992 è applicabile solo se l'intera unità immobiliare accatastata è destinata esclusivamente ad attività non commerciali: in presenza di uso promiscuo unitario l'esenzione non può essere riconosciuta in parte senza frazionamento catastale.
  • Le norme introdotte con l'IMU (art. 91-bis d.l. 1/2012 e d.m. attuativo) consentono, per le annualità successive al 2012, di riconoscere l'esenzione in proporzione o per porzioni identificabili catastalmente; tali regole non si possono applicare retroattivamente all'ICI 2011.
  • Se in un immobile unitario si svolge anche attività economica/commerciale, l'agevolazione fiscale goduta per le parti utilizzate a fini commerciali può configurare un aiuto di Stato e, pertanto, è suscettibile di recupero secondo la Decisione della Commissione 2023/2103/UE; la verifica della sussistenza dell'aiuto e dell'applicabilità della regola de minimis va compiuta caso per caso nella fase di recupero.
  • La regola de minimis prevede una soglia cumulata valutata su base mobile triennale; l'onere di provare il rispetto della regola (o dell'assenza di aiuti equivalenti) grava sul beneficiario che invoca tale regime, e può essere assolto con idonea documentazione o autocertificazione nei limiti consentiti.
  • In giudizio, ove intervenga ius superveniens (decisioni comunitarie o norme nazionali successive), il giudice deve applicare d'ufficio la nuova normativa e può disporre il rinvio per ulteriori accertamenti di fatto; le parti possono produrre nuovi mezzi di prova specifici in sede di rinvio.
  • Se il contribuente può operare il frazionamento catastale della porzione destinata a uso commerciale, tale frazionamento va effettuato per rendere autonomo fiscalmente il cespite esente e ottenere l'agevolazione solo per la parte effettivamente non commerciale.

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