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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 01245/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda un decreto ingiuntivo per euro 8.288,01 a favore di Scala per lavori di isolamento (cappotto) eseguiti presso un immobile di proprietà di Fighera. Fighera aveva opposto chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto (art.1662 c.c.) per mancata riparazione dei vizi, ovvero la risoluzione per grave inadempimento e il risarcimento danni. In primo grado il Tribunale ha rigettato l'accertamento ex art.1662 per termine non congruo, ma ha pronunziato la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, revocato il decreto ingiuntivo e condannato Scala al risarcimento (costi rimozione opere viziate). La Corte d'appello ha respinto l'appello di Scala. Scala ha impugnato in Cassazione deducendo vizi di motivazione (mancata ricezione della lettera che fissava il termine, impedimento ad eseguire i lavori da parte della committente, errata valutazione probatoria, omissione di CTU, e uso improprio degli istituti processuali in relazione all'interrogatorio formale). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate, ribadendo la riserva di sindacato sulle valutazioni di fatto del giudice di merito e la legittimità delle inferenze tratte dalla mancata comparizione all'interrogatorio formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Scala. Sono state confermate le conclusioni di merito: pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, revoca del decreto ingiuntivo e condanna al risarcimento commisurato ai costi di rimozione delle opere viziate. Scala è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente (liquidate in euro 3.200 oltre spese generali e accessori) e sussistono i presupposti per un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1662 c.c.

    La comunicazione che fissa il termine per la riparazione dei vizi rileva per l'eventuale accertamento della risoluzione; tuttavia qui la decisione di merito si è basata sulla risoluzione per grave inadempimento e la ricezione della lettera non è stata ritenuta decisiva.

  • art. 1671 c.c.

    Richiamata come possibile ipotesi di recesso della committente o di impedimento all'esecuzione da parte della stessa; i giudici di merito hanno valutato le prove e non hanno ritenuto sussistente la predetta fattispecie a favore del ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    Principio generale sulla valutazione delle prove; la Corte ha ricordato che il giudice di merito può trarre argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo.

  • art. 232 c.p.c.

    Norma specifica sulle conseguenze della mancata comparizione all'interrogatorio formale: la Corte d'appello ha ritenuto legittimo richiamarla per inferire fatti dalla mancata risposta, nel contesto più ampio del potere di valutazione probatoria previsto dall'art.116 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5

    Articoli invocati come motivi di cassazione (violazione di norme processuali e omesso esame), ma la Corte ha ritenuto le censure in gran parte riferite a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione o inammissibili per carenza di specificità.

  • artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c.

    Richiamati in tema di regole probatorie e valutazione delle testimonianze; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nell'apprezzamento dell'attendibilità dei testi e nella scelta delle prove ritenute decisive.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla prova: viene richiamata nella critica sulla valutazione dei vizi e dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto la prova dei vizi adeguata in base alle risultanze testimoniali accettate.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato con riferimento alla complessità dell'opera; non è stato ritenuto necessario un sindacato di Cassazione sulla valutazione tecnica svolta in sede di merito.

  • art. 1668 c.c.

    Norma sui vizi dell'opera: contestata nella motivazione del ricorrente ma la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito sulla gravità dei vizi e sull'inutilizzabilità dell'opera.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato fra le norme citate dal ricorrente in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte ha comunque ritenuto fondata la risoluzione per grave inadempimento valutata in sede di merito.

  • art. 1175, 1206, 1334 c.c.

    Norme richiamate dal ricorrente in sede di impugnazione (dovere di diligenza, adempimento, effetti delle dichiarazioni), ma la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero essenzialmente di fatto e quindi non rivedibili in questa sede.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13

    Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente quando ricorrono specifiche condizioni processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Le valutazioni sulle prove e l'attendibilità dei testi sono di competenza del giudice di merito e la Corte di Cassazione non le rivede se fondate e logicamente motivate.
  • La mancata comparizione all'interrogatorio formale può legittimamente dar luogo a inferenze sfavorevoli se non giustificate, richiamando l'art.232 c.p.c., nell'ambito più ampio del potere valutativo dell'art.116 c.p.c.
  • La mancata produzione della ricevuta di ritorno di una diffida può influire sulla contestazione della ricezione, ma può risultare irrilevante se la decisione di merito si fonda su altre risultanze probatorie che giustificano la risoluzione per grave inadempimento.
  • La nomina di un consulente tecnico d'ufficio non è sempre necessaria; il CTU è strumento privilegiato nei casi di contestazione tecnica, ma può essere superfluo se la rimozione dell'opera vizata è l'unica soluzione praticabile o se le prove documentali/testimoniali sono ritenute sufficienti.
  • Le impugnazioni in Cassazione fondate su ricostruzioni alternative dei fatti o sulla richiesta di rivalutazione della prova testimoniale sono, di regola, infondate se non evidenziano specifiche violazioni di diritto o vizi di motivazione che rendano illogica la decisione di merito.
  • In controversie di appalto, la dimostrazione della gravità dei vizi e dell'inutilizzabilità dell'opera è decisiva per escludere il compenso: se il giudice di merito ritiene provati tali elementi con adeguata motivazione, la sentenza è difficilmente aggredibile in cassazione.
  • Le deduzioni processuali devono essere specifiche: motivi generici o non articolati circa la mancata valutazione di documenti o prove rischiano di essere dichiarati inammissibili.

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