Cassazione Civile, Sentenza n. 01263/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che, in esecuzione del rinvio della Corte di cassazione, aveva dichiarato la nullità di una transazione tra i ricorrenti (Di Cola e G.S.M. s.r.l.) e la curatela del Fallimento, ritenuta sostanzialmente idonea a trasferire la proprietà di un immobile ricadente nella massa fallimentare tramite trattativa privata in contrasto con l'art. 108 della legge fallimentare. I ricorrenti censuravano il giudice di rinvio per non avere riesaminato concretamente l'accordo alla stregua del principio affermato dalla Cassazione (violazione dell'art. 394 c.p.c.) e per omessa/contraddittoria motivazione, sostenendo che la transazione non fosse equiparabile a una vendita privata vietata dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la transazione aveva il sostanziale effetto di trasferire la proprietà dell'immobile mediante modalità vietate dall'art. 108 l.f. (testo ratione temporis applicabile) e che la nullità di un negozio contrario a norma imperativa doveva essere rilevata d'ufficio. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di nullità operata dal giudice di rinvio, l'ordine di rilascio dell'immobile e il rinvio in istruttoria per la determinazione dell'indennità di occupazione mediante consulenza tecnica d'ufficio. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate in euro 7.700 oltre oneri, e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 108 legge fallimentare
art. 108 l.f. (testo ratione temporis applicabile)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che è vietata l'alienazione di immobili della massa fallimentare tramite trattativa privata; un negozio transattivo che abbia il sostanziale effetto di trasferire la proprietà mediante trattativa privata è contrario a norma imperativa e pertanto nullo, rilevabile d'ufficio.
art. 394 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'onere del giudice di rinvio di riesaminare la causa: la Corte ha ritenuto che, alla luce del dictum cassazionale precedente, il giudice di rinvio abbia correttamente dichiarato la nullità senza poter operare la distinzione prospettata dai ricorrenti.
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5
Norme invocate a fondamento dei motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte le ha ritenute inapplicabili a fondamento del ricorso perché il giudizio di rinvio si è svolto conformemente al principio già affermato in sede di cassazione.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'obbligo dei ricorrenti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma.
Cass. n. 18152/2018
Pronuncia di cassazione che aveva accolto il ricorso del Fallimento e disposto il rinvio, affermando il dovere di rilevare d'ufficio la nullità della transazione che aveva il medesimo effetto della vendita privata vietata dall'art. 108.
Cass. n. 26954/2016
Casi richiamati dalla Corte per sostenere che, quando il negozio privatistico consegue il trasferimento della proprietà con le modalità vietate, ne consegue la nullità; si valorizza l'effetto economico-giuridico sostanziale del negozio.
Cass. n. 2510/1994 e Cass. n. 25136/2008
Precedenti citati la cui distinzione fra trattativa privata e transazione è ritenuta superata alla luce dell'orientamento secondo cui conta l'effetto sostanziale del negozio.
Massime di principio
- Quando un accordo transattivo, pur avendo la forma della transazione, produce il sostanziale effetto di trasferire un immobile riconducibile alla massa fallimentare mediante trattativa privata, esso è contrario all'art. 108 l.f. e nullo.
- La nullità di un atto contrario a norma imperativa in materia concorsuale può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di eccezione sollevata dalle parti.
- I giudici devono valutare la sostanza economico-giuridica dell'accordo (effetto finale perseguito) più che la sua qualificazione formale: prevale l'analisi dell'effetto pratico del negozio.
- La declaratoria di nullità può determinare l'ordine di rilascio dell'immobile; invece la quantificazione dell'indennità di occupazione richiede un accertamento istruttorio (es. CTU).
- In situazioni simili, le parti che vogliano trasferire diritti su beni ricadenti nella massa fallimentare devono rispettare le forme imposte dalla normativa fallimentare (vendita forzata/asta) oppure ottenere l'autorizzazione prevista; altrimenti rischiano la nullità dell'atto.
- La mancata eccezione della curatela non esclude la rilevabilità della nullità: chi contesta la validità dell'atto non può far valere la mancata tempestiva opposizione come scudo se l'atto è contrario a norma imperativa.
- Le conseguenze processuali comprendono anche la condanna alle spese e, se previsto, l'onere di versare contributi aggiuntivi (es. contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 01155/2026 del 20/01/2026
- Sentenza civile · 20 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 01238/2026 del 20/01/2026
- Sentenza civile · 20 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 01239/2026 del 20/01/2026
- Sentenza civile · 20 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 01240/2026 del 20/01/2026
- Sentenza civile · 20 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 01242/2026 del 20/01/2026
- Sentenza civile · 20 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 01245/2026 del 20/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →