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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45847/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Campanaro impugnava l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, deducendo violazione e erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen. Sosteneva che, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37345/2015), se l'impedimento alla concessione della sospensione era conoscibile dal giudice della cognizione, la revoca non poteva essere automatica: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per le necessarie verifiche. Nel caso concreto il ricorrente affermava che la situazione ostativa risultava dal casellario giudiziale e quindi i giudici di merito avrebbero potuto conoscerla, rendendo illegittime le revoche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha confermato la legittimità delle revoche relative alle sentenze del Tribunale di Foggia del 24/02/2004, 4/02/2004 e 13/07/2005, ritenendo applicabile l'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. (revoca obbligatoria per nuova condanna con pena detentiva nei cinque anni). Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente alla revoca della sospensione concessa con sentenza del Tribunale di Foggia del 7/01/2022, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio su quel punto, perché non risultava chiaro a quale ipotesi di revoca l'ordinanza avesse fatto riferimento (n.1 o n.2 dell'art. 168 o violazione dell'art. 164, comma 4), e, se necessario, andava acquisito il fascicolo di cognizione per verificare la conoscibilità di eventuali cause ostative. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    L'art. 168, comma 1, n. 1 dispone la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena se il condannato commette, entro cinque anni dall'irrevocabilità, un nuovo delitto per il quale sia inflitta pena detentiva; il n. 2 disciplina la revoca in caso di nuova condanna per fatto commesso anteriormente quando il cumulo delle pene supera i limiti di legge. La Corte ha ritenuto applicabile il n.1 ai tre primi casi e ha chiesto chiarimenti e nuova valutazione per il caso relativo alla sentenza del 7/01/2022, potenzialmente riferibile anche al n.2 o ad altra causa di revoca.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa all'ordinanza in materia esecutiva: richiamata nel motivo di ricorso con riferimento alle modalità di impugnazione e alla vicenda esecutiva; la Corte ha valutato la legittimità dell'ordinanza alla luce delle regole sull'esecuzione.

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    Disciplina il divieto di nuova concessione del beneficio in presenza di determinate condizioni; la Corte ha indicato che, se la revoca fosse stata motivata dalla reiterazione del beneficio in violazione dell'art.164, quarto comma, andrebbero applicati i principi delle Sezioni Unite circa l'acquisizione del fascicolo di cognizione quando la causa ostativa era conoscibile dal giudice di cognizione.

  • Sezioni Unite, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Principio giurisprudenziale secondo cui, quando la causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale fosse conosciuta o conoscibile dal giudice della cognizione, la revoca da parte del giudice dell'esecuzione non può essere automatica ma richiede l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione per le verifiche necessarie. La Corte ha ritenuto che tale principio sia rilevante se la revoca non è quella 'obbligatoria' ex art.168, comma 1, n.1.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria ex art.168, comma 1, n.1 quando il condannato è stato nuovamente condannato a pena detentiva per reato commesso nei cinque anni dall'irrevocabilità: il giudice dell'esecuzione deve revocare indipendentemente dal fatto che la causa fosse conoscibile dal giudice di cognizione.
  • Se la revoca è invece fondata su ipotesi diverse (p. es. cumulo che supera i limiti ai sensi del n.2 dell'art.168 o reiterazione del beneficio vietata ex art.164, comma 4), ed esiste la possibilità che la causa ostativa fosse conoscibile dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione, prima di revocare, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la conoscibilità dell'ostacolo, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite.
  • Quando l'ordinanza di revoca non chiarisce la specifica causa legale cui si riferisce, la corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame: è necessaria motivazione precisa circa la base giuridica della revoca.
  • Il semplice richiamo alla conoscibilità dell'ostacolo sul casellario non è di per sé sufficiente a impedire la revoca obbligatoria ex art.168,n.1; occorre distinguere la fattispecie concreta e verificare quale norma di revoca sia applicata.
  • In caso di dubbio procedurale o di insufficiente motivazione della revoca, il rimedio corretto è l'annullamento parziale con rinvio per chiarimento e acquisizione degli atti necessari.

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