Sentenza del 15/10/2019 n. 25982 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% agli acconti incassati dalla società per la cessione di immobili, poiché gli acquirenti non avevano reso, già nei contratti preliminari, dichiarazioni formali attestanti il possesso dei requisiti per l'agevolazione prima casa. La società sosteneva che fosse sufficiente la sussistenza sostanziale dei requisiti e contestava inoltre la specificità dell'appello dell'Ufficio, l'applicazione delle sanzioni e l'esistenza di un danno erariale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, poiché dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione spetta esclusivamente a quest'ultima. Nel merito ha rigettato tutti i motivi della società. Ha stabilito che, per applicare l'aliquota agevolata agli acconti, i requisiti sostanziali devono sussistere sia al momento degli acconti sia al momento del contratto definitivo, mentre le dichiarazioni degli acquirenti devono essere formalizzate entro il momento traslativo. La società avrebbe potuto rettificare le fatture degli acconti mediante note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, ma non lo ha fatto. È stata quindi confermata la maggiore IVA dovuta, pari alla differenza tra l'aliquota del 10% e quella del 4%, nonché le sanzioni, essendovi stato un effettivo pregiudizio per l'Erario. La società è stata condannata al pagamento di 9.000 euro di spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II-bis, parte prima, della Tariffa allegata
Disciplina i requisiti e le dichiarazioni necessarie per beneficiare dell'agevolazione prima casa. La Corte valorizza la necessità che i requisiti sostanziali sussistano nei momenti rilevanti e che la volontà dell'acquirente sia formalizzata entro il trasferimento della proprietà.
D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte II, n. 21
Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per determinate cessioni di abitazioni non di lusso quando ricorrono i requisiti prima casa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26
Consente l'emissione di note di variazione per rettificare l'IVA applicata in precedenza. La società avrebbe dovuto utilizzarlo, al più tardi alla stipula dei contratti definitivi, per correggere l'aliquota applicata agli acconti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Richiede la specificità dei motivi di appello nel processo tributario. La CTR aveva esaminato concretamente i motivi dell'Amministrazione, ritenendoli quindi sufficientemente specifici.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 5-bis
La disposizione invocata dalla società in materia di sanzioni non impedisce l'applicazione delle stesse quando l'errata aliquota determina un effettivo minor versamento d'imposta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per le agevolazioni IVA collegate alla prima casa non è sufficiente che i requisiti sostanziali esistano in astratto: devono essere verificati nei momenti fiscalmente rilevanti e devono essere accompagnati dalle dichiarazioni formali richieste.
- In presenza di acconti anteriori al contratto definitivo, l'aliquota agevolata può riguardare l'intera operazione se i requisiti esistevano nei momenti necessari e se le fatture degli acconti vengono tempestivamente rettificate mediante note di variazione.
- La stipula del contratto definitivo costituisce il termine ordinario entro cui deve essere completata la regolarizzazione dell'aliquota, perché coincide con il trasferimento della proprietà.
- Se i requisiti prima casa mancavano già al momento del preliminare, non è possibile recuperare successivamente l'aliquota agevolata sugli acconti; se invece mancavano solo al definitivo, l'agevolazione può riguardare soltanto gli acconti per i quali i requisiti erano presenti.
- La mancata rettifica delle fatture, quando comporta l'applicazione del 4% anziché del 10%, può determinare sia il recupero della maggiore IVA sia l'applicazione delle sanzioni, poiché esiste un danno concreto per l'Erario.
- Nel contenzioso tributario instaurato dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale spetta all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero delle Finanze.
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