Sentenza del 22/12/2015 n. 10400 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Natura - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione preventiva è stata qualificata come un atto meramente informativo e non immediatamente lesivo. Essa avvisa il contribuente che, in caso di mancato pagamento del debito tributario, l'Amministrazione procederà all'iscrizione ipotecaria, ma non produce di per sé effetti sostanziali. Di conseguenza, non rientrando tra gli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è autonomamente impugnabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendola autonomamente impugnabile in sede tributaria. La questione riguardava la natura dell'atto e la sua eventuale inclusione tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo natura informativa e non producendo effetti sostanziali immediati, non rientra nell'elenco.
Massime di principio
- Un atto tributario è autonomamente impugnabile, in linea generale, quando produce un effetto lesivo concreto e attuale nella sfera giuridica del contribuente, non quando si limita a fornire un'informazione preventiva.
- La comunicazione preventiva di un possibile atto futuro non equivale all'adozione dell'atto lesivo: l'impugnazione deve normalmente essere rivolta contro il provvedimento effettivamente adottato, salvo specifiche previsioni normative o situazioni di lesione immediata.
- Nel valutare l'impugnabilità occorre verificare il contenuto sostanziale dell'atto, la sua efficacia concreta e la sua riconducibilità all'elenco previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
- La mancata impugnazione della comunicazione preventiva non impedisce, in via generale, di contestare successivamente l'iscrizione ipotecaria o altro atto effettivamente lesivo, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
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