Sentenza del 24/04/2015 n. 8375 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Roma, favorevole alla società in relazione a una cartella di pagamento per IRPEF, IRPEG, IRAP e IVA relative al 2001. La CTR aveva ritenuto generici i motivi d’appello perché l’Ufficio aveva riprodotto le argomentazioni già formulate in primo grado, senza formulare un nuovo motivo. L’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la riproposizione degli argomenti di primo grado è ammissibile quando la sentenza impugnata non li abbia esaminati o confutati specificamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell’appello. La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso della società con una motivazione sintetica e generica, senza confrontarsi puntualmente con le deduzioni dell’Ufficio. In tale situazione, la riproposizione in appello degli argomenti già formulati in primo grado soddisfa il requisito della specificità dei motivi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha accolto la richiesta di dichiarare la causa improponibile per l’asserita estinzione della società, poiché la questione era stata sollevata tardivamente e senza prova documentale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1
Il ricorso in appello deve contenere i "motivi specifici dell'impugnazione".
Nel processo tributario l’appello deve indicare le ragioni specifiche del dissenso rispetto alla sentenza impugnata, ma non è necessario formulare motivi completamente nuovi rispetto a quelli già dedotti in primo grado. Quando la sentenza di primo grado non esamina o non confuta puntualmente le argomentazioni della parte soccombente, la loro riproposizione in appello può soddisfare il requisito di specificità.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La disposizione disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali e l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dai controlli, nel caso concreto riferite a IRPEF, IRPEG, IRAP e IVA.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
È stato invocato per denunciare in cassazione la violazione delle norme processuali, nella specie dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno: mira al riesame della controversia nel merito e non richiede necessariamente la formulazione di argomentazioni nuove rispetto al primo grado.
- Se la sentenza di primo grado è sommaria o non affronta specificamente le difese e le argomentazioni della parte soccombente, la riproposizione di tali argomenti in appello può essere sufficiente a rispettare l’onere di specificità.
- La specificità dei motivi d’appello va valutata in rapporto al contenuto concreto della sentenza impugnata: quanto più la decisione è generica, tanto più è ammissibile richiamare e riproporre le difese già svolte.
- La riproduzione meramente formale degli atti di primo grado non è sempre sufficiente: deve risultare chiaro che l’appellante contesta la decisione e intende ottenere il riesame delle questioni già dedotte.
- Le eccezioni relative all’estinzione o alla capacità processuale della controparte devono essere tempestivamente sollevate e supportate da documentazione; allegazioni tardive e non provate possono essere respinte.
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