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Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 3415 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Opposizione a cartella di pagamento - Concessionario - Spese di lite - Legittimazione passiva - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'opposizione riguardava la cartella di pagamento e, in particolare, la responsabilità del concessionario per la fondatezza del credito, per l'esistenza della sanzione amministrativa e per l'effettiva notificazione degli atti presupposti. La questione centrale era stabilire se il concessionario fosse legittimato passivamente e potesse essere condannato alle spese di lite per vizi o contestazioni relativi all'attività dell'ente impositore.

La decisione

La decisione esclude la legittimazione passiva sostanziale del concessionario rispetto alle contestazioni concernenti l'esistenza del credito, la legittimità della sanzione o la notificazione degli atti presupposti. Il concessionario svolge infatti un'attività meramente esecutiva di riscossione mediante la cartella e non è tenuto a verificare autonomamente né la probabile esistenza del credito né l'effettiva notificazione degli atti presupposti, attività spettanti all'ente che ha irrogato la sanzione. Il principio è conforme a Cass. n. 1985/2014.

Norme richiamate

  • Principi in materia di riscossione tramite concessionario

    Il concessionario esercita un'attività esecutiva e non è tenuto a riesaminare la fondatezza del credito o la regolarità degli atti presupposti, che restano di competenza dell'ente impositore.

  • Cassazione civile, n. 1985/2014

    Conferma la distinzione tra le contestazioni riferibili all'ente impositore e quelle riferibili al concessionario della riscossione, con conseguente esclusione della responsabilità del concessionario per vizi dell'attività presupposta.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella, occorre individuare il soggetto responsabile del vizio: l'ente impositore per l'esistenza, la quantificazione e la legittimità del credito o della sanzione; il concessionario per gli atti e le attività propri della riscossione.
  • Il concessionario non può essere normalmente ritenuto responsabile per la mancata o irregolare notificazione degli atti presupposti, se tale attività spettava all'ente creditore.
  • La mera emissione o notifica della cartella non implica che il concessionario debba verificare nel merito il credito sottostante.
  • Per evitare un difetto di legittimazione passiva, il ricorso dovrebbe essere rivolto anche, o principalmente, contro l'ente che ha formato il ruolo o irrogato la sanzione, quando la contestazione riguarda il rapporto sostanziale o gli atti presupposti.
  • Il concessionario può invece essere il soggetto corretto contro cui agire per vizi propri della cartella o della procedura di riscossione, come errori nella notifica della cartella, modalità esecutive illegittime o altri adempimenti direttamente a esso imputabili.

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