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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17686/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo ai redditi del 1999, emesso applicando i parametri di cui all’art. 3, comma 184, l. n. 549/1995. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, con riduzione del 50% del maggior reddito accertato; all’esito del primo giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato con rinvio per l’applicazione dei più aggiornati coefficienti standard. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva annullato l’avviso, ritenendo congrui i redditi dichiarati, e aveva compensato le spese senza indicare alcuna motivazione. Con l’unico motivo del nuovo ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e del principio di soccombenza, sostenendo che la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla legge e che, comunque, occorre una motivazione espressa o almeno desumibile dalla sentenza, mancante nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alle spese processuali. Ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e del rinvio all’art. 92 c.p.c., affermando che, nel giudizio pendente, trova applicazione la disciplina processuale vigente al momento della decisione del giudice del rinvio, quindi la versione dell’art. 15, comma 2, come modificata dal d.lgs. n. 156/2015, che consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Poiché la sentenza impugnata non conteneva alcuna indicazione delle ragioni della compensazione, la Corte ha cassato la decisione limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenuta generica e comunque infondata in ragione della sostanziale mancata resistenza dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 184, L. 549/1995

    art. 3 comma 184 l. 549/1995

    base normativa dell’accertamento fondato sui parametri applicati all’anno d’imposta 1999.

  • art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese

    nel testo applicabile al giudizio, la compensazione è ammessa solo nei limiti previsti dalla norma; dopo la modifica del 2015 richiede soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 92 c.p.c.

    se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi espressamente indicati nella motivazione

    richiamato come disciplina di rinvio e come parametro evolutivo della compensazione delle spese; la Corte evidenzia che, anche nelle versioni precedenti, era comunque necessaria una motivazione sufficiente delle ragioni compensative.

  • art. 370 c.p.c.

    menzionato solo per rilevare che l’Amministrazione non ha resistito con controricorso, ma si è costituita tardivamente per eventuale partecipazione all’udienza.

  • art. 385 c.p.c.

    richiamato per affermare che, in caso di cassazione con rinvio, è il giudice del rinvio a provvedere sulle spese se non vi provvede la Cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento dei danni da responsabilità aggravata

    la domanda è stata ritenuta troppo generica e comunque infondata, perché non risultava una resistenza sostanziale della controparte e i pregiudizi prospettati non sussistevano.

  • art. 92 c.p.c. come modificato dalla L. 263/2005

    la Corte ricostruisce la disciplina temporale e conclude che non è applicabile al processo in esame, introdotto prima dell’entrata in vigore della riforma.

  • art. 92 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009

    menzionato nel percorso ricostruttivo della disciplina delle spese, ma non applicabile al caso concreto per ragioni temporali.

  • art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014

    richiamato come ulteriore modifica del regime della compensazione delle spese, non decisiva per il caso concreto.

  • art. 12 D.Lgs. 156/2015

    Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016

    consente di individuare l’applicabilità immediata della nuova disciplina delle spese ai processi pendenti al momento della decisione.

  • art. 58, comma 1, L. 69/2009

    richiamato per chiarire la decorrenza della riforma del 2009 in materia di compensazione delle spese.

  • art. 2, comma 4, L. 263/2005

    usato per stabilire che la riforma del 2005 si applicava ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.

  • art. 39 quater D.L. 273/2005 conv. in L. 31/2006

    citato nella ricostruzione normativa della disciplina delle spese processuali.

  • art. 9, lett. f), nn. 1 e 2 D.Lgs. 156/2015

    ha introdotto nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione delle spese, analoga ma non identica a quella dell’art. 92 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede una base normativa espressa e non può essere disposta in modo apodittico: la sentenza deve indicare le ragioni, quantomeno desumibili dal complesso della motivazione, che la giustificano.
  • In presenza di norme processuali sopravvenute, la disciplina applicabile è quella vigente al momento del compimento dell’atto o della decisione rilevante, secondo il principio tempus regit actum, salvo diversa previsione transitoria.
  • Quando il giudizio torna al giudice di rinvio, la regolazione delle spese va effettuata considerando l’esito complessivo della lite e non la sola fase rescindente o i singoli gradi processuali.
  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere specifica quanto al presupposto invocato e richiede la prova di un pregiudizio effettivo; non può fondarsi su formule generiche, soprattutto se la controparte non abbia sostanzialmente resistito.
  • Anche prima delle riforme più restrittive in tema di spese, la compensazione richiedeva comunque una motivazione adeguata, tale da rendere comprensibili le ragioni della deroga al principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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