Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20925/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un atto di divisione del 1977 con cui un tratto di terreno destinato alla futura realizzazione di una via di piano regolatore veniva gravato da servitù di passaggio a piedi e con automezzi nelle more della cessione al Comune. I proprietari del fondo servente hanno chiesto di accertare la sopravvenuta inefficacia della servitù, sostenendo che la clausola andasse interpretata come non già una condizione risolutiva, ma come pattuizione legata a un evento presupposto certo e temporaneo, destinato a cessare per effetto dell'attuazione degli impegni assunti verso il Comune e del venir meno della situazione di utilità della servitù. In appello, oltre alla domanda principale, erano state riproposte domande subordinate di estinzione della servitù per cessazione dell'interclusione, di spostamento del tracciato del passaggio ex art. 1068 c.c. e di regolazione delle modalità di esercizio con minor aggravio del fondo servente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e su vari profili processuali, lamentando travisamento della domanda e della clausola costitutiva della servitù, oltre alla mancata considerazione del collegamento con l'atto d'obbligo verso il Comune; 2) violazione degli artt. 112, 343 e 346 c.p.c. e degli artt. 1055, 1068 e 1065 c.c., per omessa pronuncia sulle domande subordinate riproposte in appello; 3) violazione delle norme sul giudicato interno, sostenendo che il tribunale si fosse già pronunciato sullo spostamento della servitù con statuizione non impugnata.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione della clausola come apposizione di una condizione risolutiva e ribadendo che, quando il testo contrattuale è ritenuto chiaro, non può imporsi un'interpretazione conservativa diversa da quella letterale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello, dopo aver rigettato la domanda principale, avrebbe dovuto esaminare e decidere le domande subordinate riproposte in appello, ma non lo ha fatto, incorrendo in omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel provvedimento

  • art. 1325 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel provvedimento

  • art. 1346 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel provvedimento

  • art. 1353 c.c.

    richiamato per la qualificazione della clausola come condizione risolutiva

  • art. 1362 c.c.

    la comune intenzione delle parti va ricercata anche, e anzitutto, dal dato letterale; se la lettera è chiara e univoca, non è consentita una diversa interpretazione

  • art. 1363 c.c.

    richiamato tra le regole ermeneutiche applicate in via generale, ma senza una specifica autonoma ratio decisoria distinta

  • art. 1366 c.c.

    richiamato tra le regole ermeneutiche invocate, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel provvedimento

  • art. 1367 c.c.

    opera solo nel dubbio; non consente di forzare il testo contrattuale per attribuire effetti contrari alla lettera chiara

  • art. 1375 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel provvedimento

  • art. 1418 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel provvedimento

  • art. 1467 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel provvedimento

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al giudicato interno

  • art. 1055 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'estinzione della servitù per cessazione della situazione che ne giustificava l'esercizio

  • art. 1065 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della servitù e alla regolazione del suo esercizio

  • art. 1068 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per lo spostamento della servitù con minor aggravio del fondo servente

  • art. 112 c.p.c.

    impone di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di giudicato interno

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel primo e terzo motivo in tema di acquiescenza e giudicato interno

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di domande ed impugnazioni incidentali

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.

    fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

Massime di principio

  • Se il testo di una clausola contrattuale è ritenuto chiaro e univoco, il giudice deve attenersi al dato letterale e non può sostituirvi un'interpretazione conservativa contrastante con le espressioni usate dalle parti.
  • I criteri ermeneutici sussidiari, incluso quello che privilegia l'effetto utile della clausola, operano solo quando il significato letterale non consenta di ricostruire con certezza la volontà negoziale.
  • La qualificazione di una clausola come condizione o come pattuizione collegata a un evento presupposto dipende dalla ricostruzione della volontà concreta delle parti, apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • Il giudice d'appello che respinga la domanda principale deve comunque esaminare e decidere le domande subordinate ritualmente riproposte, pena la violazione dell'obbligo di pronuncia su tutte le domande.
  • L'eventuale presenza di un giudicato interno su una domanda o questione preclude la sua nuova decisione, ma la relativa verifica compete al giudice del rinvio quando la cassazione investa la pronuncia che avrebbe dovuto esaminarla.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.