Sentenza n. 5538/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. 139/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 139/2025, concernente il giudizio di non idoneità permanente e assoluta ai servizi di istituto nei ruoli della Polizia di Stato e nei ruoli tecnici
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado e, in particolare, il giudizio sanitario del 17 luglio 2023, nonché quello di rivalutazione del 16 aprile 2024, con i quali era stato ritenuto permanentemente e assolutamente non idoneo ai servizi di istituto nei ruoli della Polizia di Stato e nei ruoli tecnici, pur essendo ritenuto idoneo, a domanda, ai ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato. Il giudizio prevedeva inoltre controindicazioni per incarichi comportanti maneggio e utilizzo di armi, attività a maggiore stress fisico, servizi esterni e turnazioni. Il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione medico-specialistica per accertare lo stato di salute dell'appellante, la patologia contestata, le sue possibili cause o concause e la compatibilità con i diversi servizi. Il secondo motivo di appello è stato ritenuto fondato, poiché l'appellante ha contestato l'attendibilità tecnica del giudizio amministrativo e la verificazione ha consentito di accertare direttamente le condizioni cliniche e la correttezza della valutazione di idoneità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che la discrezionalità tecnica delle commissioni mediche sia sindacabile non solo mediante un controllo formale ed estrinseco dell'iter logico, ma anche attraverso la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, quanto alla correttezza del criterio utilizzato e della sua applicazione concreta. Nel caso specifico, la verificazione, svolta mediante visita diretta, esame della documentazione sanitaria, visita neurologica specialistica e analisi della letteratura scientifica, ha accertato che l'interessato era in buono stato di salute neurologica, senza evidenza clinica o strumentale della patologia contestata. È stata quindi riconosciuta l'idoneità ai servizi di istituto nei ruoli della Polizia di Stato, nei ruoli tecnici e nei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato. È stata ritenuta prudente soltanto l'esclusione da attività caratterizzate da cronica alterazione del ritmo sonno-veglia, in particolare da turnazioni notturne continuative, in ragione del ruolo della deprivazione di sonno quale possibile fattore precipitante dell'episodio critico verificatosi. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.
artt. 38 e 60 c.p.a.
Richiamati per la trattazione e la decisione dell'appello in forma semplificata.
Massime di principio
- Il giudizio delle commissioni mediche amministrative costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della legittimità e non del merito.
- Il sindacato sulla discrezionalità tecnica non si limita al controllo formale ed estrinseco dell'iter logico, ma può estendersi alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, con riguardo alla correttezza del criterio adottato e alla sua applicazione concreta.
- Chi contesta una valutazione tecnica amministrativa deve allegare e dimostrare l'erroneità del criterio tecnico utilizzato oppure la sua erronea applicazione al caso concreto, fermo il limite derivante dalla relatività delle valutazioni scientifiche.
- Quando una verificazione medico-specialistica accerta l'assenza della patologia posta a fondamento di un giudizio di non idoneità, il giudizio amministrativo può essere riformato e deve essere riconosciuta l'idoneità compatibile con le eventuali cautele specificamente giustificate dalle risultanze cliniche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →