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Sentenza

Sentenza n. 2198/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli del 07/02/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 4 maggio 2023.

Giustizia amministrativa202503834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia il 6 agosto 2023 sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 4 maggio 2023. A causa dell'inerzia dell'amministrazione, non era stato tempestivamente convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Dopo essersi trasferito a Roma, aveva chiesto la convocazione, il rilascio di un permesso per attesa occupazione e successivamente un permesso di soggiorno, anche in ragione dell'irreperibilità del datore di lavoro originario. La Prefettura di Napoli lo aveva convocato soltanto per il 22 novembre 2024 e, il 7 febbraio 2025, aveva revocato il nulla osta. Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 4, 5, commi 5 e 9, 21 e 22 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 42, comma 2, della legge n. 73/2022 e degli artt. 8-bis, 9 e 31 del d.P.R. n. 394/1999, nonché difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e illogicità manifesta. In particolare, contestava che la Prefettura non avesse valutato il rilascio di un permesso per attesa occupazione o la stipulazione del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro, nonostante l'impossibilità di iniziare il rapporto originario fosse dipesa da circostanze non imputabili al lavoratore e quest'ultimo avesse trovato una nuova occupazione. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 5, commi 5 e 6, 22 e 24-bis del d.lgs. 251/2007, delle circolari ministeriali richiamate e dell'art. 8 CEDU, in relazione agli artt. 2 e 117 Cost., sostenendo che la revoca facesse ricadere sul lavoratore le conseguenze della condotta antigiuridica del datore originario e dell'inerzia amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto fondate congiuntamente le censure, valorizzando l'ingresso regolare del ricorrente in Italia, l'inerzia della Prefettura nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il mancato tempestivo riscontro alle sollecitazioni dell'interessato. Il decorso di quasi due anni dal rilascio del nulla osta non era imputabile al lavoratore, sicché l'amministrazione non poteva trasferire su di lui l'alea e le conseguenze sfavorevoli del ritardo procedimentale. La mancata perfezione del rapporto originario dipendeva da circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà del ricorrente, mentre questi aveva documentato l'effettivo reperimento e svolgimento di una nuova attività lavorativa, perdurata anche nel 2025. La Prefettura avrebbe quindi dovuto valutare la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione oppure di consentire la stipulazione del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro, anziché revocare il nulla osta senza tale valutazione. Le spese sono state compensate. È stata respinta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, poiché il reddito dichiarato per il 2025 superava il limite previsto.

Norme richiamate

  • artt. 4, 5, commi 5 e 9, 21 e 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del soggiorno e del lavoro dello straniero è stata interpretata nel senso che, in presenza di ingresso regolare e di vicende non imputabili al lavoratore, l'amministrazione deve valutare soluzioni idonee a consentire la prosecuzione della posizione lavorativa e il rilascio del titolo eventualmente spettante.

  • art. 42, comma 2, legge n. 73/2022

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina applicabile alla procedura di ingresso e soggiorno per lavoro; il giudice lo considera nel quadro complessivo delle garanzie dedotte.

  • artt. 8-bis, 9 e 31 d.P.R. 394/1999

    Richiamati quali disposizioni attuative della disciplina dell'ingresso, del contratto di soggiorno e dei titoli di soggiorno; la loro applicazione impone di considerare le circostanze non imputabili al lavoratore e la possibilità di un diverso titolo o rapporto lavorativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione imponeva alla Prefettura di esaminare la situazione concreta, l'inerzia amministrativa, le ragioni non imputabili al lavoratore e la nuova occupazione documentata.

  • artt. 5, commi 5 e 6, 22 e 24-bis d.lgs. 251/2007

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della necessità di una valutazione individuale della posizione dello straniero e delle circostanze rilevanti ai fini del soggiorno; la revoca è stata ritenuta illegittima per non avere considerato tali elementi.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato quale parametro di tutela della vita privata e familiare, in relazione agli artt. 2 e 117 Cost.; il giudice ha accolto il ricorso sulla base delle violazioni già esaminate senza sviluppare un'autonoma argomentazione sul parametro convenzionale.

Massime di principio

  • Quando il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno consegue al ritardo o all'inerzia dell'amministrazione e non è imputabile al lavoratore straniero, l'amministrazione non può trasferire su quest'ultimo le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo mediante la revoca del nulla osta senza una specifica valutazione della sua posizione.
  • In presenza di ingresso regolare in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro, l'amministrazione deve esaminare, prima di revocare il nulla osta, se sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione o per la stipulazione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro, quando il rapporto originario non sia iniziato per circostanze oggettive non imputabili al lavoratore.
  • La documentata instaurazione e prosecuzione di una nuova attività lavorativa costituisce elemento rilevante che l'amministrazione deve valutare nell'esercizio del potere concernente la posizione di soggiorno dello straniero, soprattutto quando il ritardo procedimentale sia ad essa imputabile.
  • Un provvedimento di revoca del nulla osta è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non considera l'ingresso regolare, le sollecitazioni dell'interessato, l'inerzia amministrativa, la non imputabilità del mancato perfezionamento del rapporto originario e l'effettiva nuova occupazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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