Sentenza n. 1682/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 866/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 04/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza n. 866/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 866/2025, pubblicata il 4 luglio 2025 e passata in giudicato, nonostante la notificazione al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Ha chiesto l'esecuzione delle statuizioni giudiziali e una somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero non si è costituito. L'importo in contestazione, ai fini della liquidazione delle spese, è indicato in euro 500.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'ottemperanza, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza le statuizioni del giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto, incluse le spese legali liquidate nel giudizio presupposto. Per l'ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, è previsto l'intervento sostitutivo del commissario ad acta, nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, con ulteriori 60 giorni per provvedere. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora: la sentenza da eseguire riconosce già interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione, misura ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è quindi accolto in parte. Il Ministero è stato condannato a euro 300 per le spese, oltre spese generali e oneri accessori e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
La penalità di mora non è riconosciuta quando il titolo giudiziale da eseguire già prevede interessi o rivalutazione in misura ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
Gli interessi o la rivalutazione previsti dal titolo dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione possono costituire una misura equa, tale da giustificare il rigetto della distinta richiesta di penalità di mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine di eseguire le statuizioni del titolo entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva, da attivare su istanza della parte in caso di ulteriore inadempienza e nel termine stabilito.
- La penalità di mora può essere negata quando il titolo da eseguire già riconosce interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione e tale misura è ritenuta equa ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 2034/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16774/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →