Cassazione Penale, Sentenza n. 28222/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 590-bis c.p., deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che il motociclista stava effettuando un sorpasso imprudente e che l'urto non fosse inevitabile perché l'autocarro era avvistabile; 2) errore nel negare l'attenuante del concorso di colpa della vittima (comma 7 dell'art. 590-bis), nonostante il comportamento del motociclista; 3) errore nel rigetto delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., non avendo adeguatamente considerato l'incensuratezza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e per riproposizione di censure di merito già esaminate e rigettate in appello. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte territoriale in ordine alla dinamica dell'incidente (immissione del veicolo dell'imputato senza dare precedenza, manovra che ha 'tagliato' la strada al motociclo) e ha escluso il concorso di colpa della vittima e la sussistenza di elementi tali da giustificare l'attenuante o le generiche. Per l'inammissibilità del ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
La norma è stata applicata per qualificare come reato la condotta dell'imputato che, violando le norme sulla circolazione stradale, ha cagionato lesioni alle persone offese; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato in base alla dinamica fattuale (immissione senza precedenza e causa unica dell'incidente).
comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen. (attenuante per concorso di colpa della vittima)
La Corte ha escluso l'attenuante perché non ha ravvisato nella condotta del motociclista una partecipazione colposa causalmente rilevante rispetto all'evento; l'onere probatorio di dimostrare il concorso di colpa della vittima grava su chi lo deduce.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La sentenza richiama l'interpretazione secondo cui l'incensuratezza da sola non è sufficiente per concedere le attenuanti generiche: devono emergere elementi positivi favorevoli. La Corte territoriale ha valutato l'assenza di tali elementi e ha rigettato l'attenuante.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici: il motivo di cassazione deve essere specifico e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; la riproposizione delle medesime ragioni già discusse in appello, prive di autonoma e argomentata confutazione, determina l'inammissibilità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al contenuto del ricorso (formalità/prospettazione dei motivi): il ricorrente ha richiamato questo riferimento procedurale nell'impugnazione, ma le censure sono state ritenute comunque aspecifiche.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Rilevata in relazione alla condanna alle spese non essendo stata riscontrata colpa nell'inammissibilità: la sentenza viene citata per giustificare la statuizione sulle spese e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile limitarsi a riproporre le stesse censure di merito già valutate e respinte in appello: i motivi devono essere specifici e confrontarsi esplicitamente con la motivazione del giudice di merito.
- Le valutazioni sulla dinamica del sinistro, l'affidabilità delle testimonianze e la ricostruzione fattuale sono prerogativa del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifesta illogica o assente.
- Per ottenere il riconoscimento del concorso di colpa della vittima (attenuante ex art. 590-bis comma 7) è necessario provare in modo chiaro una condotta colposa della vittima causalmente rilevante: mere ipotesi o riferimenti generici non sono sufficienti.
- L'incensuratezza dell'imputato non costituisce di per sé elemento decisivo per la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis; occorrono elementi favorevoli concreti e valutabili dal giudice.
- Le doglianze che investono esclusivamente la valutazione della prova e la ricostruzione fattuale, se sorrette da motivazione congrua e logica in sede di merito, difficilmente riescono a fondare un ricorso per cassazione.
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