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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08677/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico neurochirurgo aveva prestato attività presso un ospedale pubblico nell’ambito di un rapporto formalmente qualificato come collaborazione professionale, ma ritenuto dalla corte di merito sostanzialmente riconducibile alla subordinazione del dirigente medico di primo livello di struttura complessa. In primo grado e in appello il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive, tra cui l’indennità di esclusività prevista dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria. La corte d’appello aveva negato tale indennità ritenendo provato che il medico non avesse rispettato il vincolo di esclusività, desumendo dalla discontinuità della numerazione delle fatture la prestazione di attività professionale anche a favore di altri soggetti e valorizzando il fatto che su tale circostanza il medico non avesse controdedotto nei gradi di merito. In cassazione il ricorrente ha denunciato: (1) violazione dell’art. 42 c.c.n.l. dirigenza sanitaria e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova e deciso in base a un’erronea valutazione delle fatture; (2) in subordine, violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita formazione di giudicato interno sul quantum dell’indennità, poiché l’appello dell’azienda avrebbe contestato solo l’an della pretesa e non la sua quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in sede di legittimità; inoltre ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. perché il giudice di appello non aveva deciso in base a una regola di riparto dell’onere probatorio, ma aveva accertato in fatto, sulla base degli elementi documentali, l’inadempimento del vincolo di esclusività. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché il ricorrente aveva poi ottenuto una revocazione parziale della sentenza d’appello sul medesimo tema del quantum dell’indennità, con sentenza divenuta definitiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.c.n.l. dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N.

    l’emolumento spetta ai dirigenti medici in ragione del divieto di esercizio libero-professionale esterno e come compensazione per il concentrarsi dell’impegno professionale sul solo ente di appartenenza

  • art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992

    la contrattazione collettiva attua questa previsione riconoscendo l’indennità di esclusività ai dirigenti medici

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    la violazione del riparto dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice decide su un quadro probatorio incerto applicando erroneamente la regola regola-eccezione; non quando ritenga semplicemente provato un fatto

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, quando il fatto storico sia stato esaminato, attiene semmai al vizio motivazionale nei limiti consentiti

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’asserito giudicato interno sul quantum

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’asserito giudicato interno sul quantum

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    menzionato in relazione alla revocazione parziale per errore di fatto ottenuta dal ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sono stati ravvisati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente

Massime di principio

  • L’indennità di esclusività riconosciuta alla dirigenza medica ha natura compensativa del divieto di svolgere attività libero-professionale esterna; essa presuppone il rispetto del vincolo di esclusività da parte del beneficiario.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice, in presenza di un’incertezza probatoria, attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando accerti in fatto la sussistenza o insussistenza della circostanza controversa sulla base delle prove acquisite.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello, se la decisione è sorretta da motivazione logica e coerente.
  • Quando una questione è già stata definita in altro giudizio di revocazione divenuto definitivo, il motivo di ricorso che investa lo stesso tema può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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