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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16151/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato D'Apice responsabile del reato di minaccia in danno di Rita Barbaro. Il ricorrente, tramite due motivi, denunciava: 1) difetto di motivazione, sostenendo che il giudice si era limitato a ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa, divergenti da quelle del marito e di altri testimoni; 2) mancata assoluzione per non aver commesso il fatto, rilevando che la vicenda andava ricondotta nel contesto del contenzioso civile tra inquilina (Barbaro) e l'imputato e che sussistevano numerosi elementi di dubbio non valorizzati. L'appello era stato correttamente convertito in ricorso per cassazione dall'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 15/07/2020.

La decisione

Il ricorrente ha poi formalmente rinunciato al ricorso (atto di rinuncia sottoscritto con firma autenticata dal difensore). Per effetto della rinuncia, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 500. La decisione è stata resa il 17/01/2022. Il Sostituto Procuratore generale aveva altresì chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato articolato nei limiti previsti da questa norma; la Corte rileva che i motivi presentati rientravano nella portata prevista dalle disposizioni attuative del codice di procedura penale relative alla forma e ai limiti dell'impugnazione

  • regole sulla rinuncia all'impugnazione

    Dalla pronuncia si evince che la rinuncia formale e autenticata dell'imputato all'impugnazione rende il ricorso inammissibile; la rinuncia comporta altresì l'imputazione delle spese e, secondo l'uso giudiziario, l'applicazione della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinuncia formale e autenticata all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso: una volta dichiarata la rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione.
  • Se si intende rinunciare all'impugnazione, la rinuncia deve essere documentata e, se richiesta, autenticata dal difensore: è una scelta che rende inefficaci le argomentazioni appellate.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; considerare i costi prima di rinunciare.
  • Se la strategia processuale punta a far valere contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa o circostanze che giustificherebbero l'assoluzione, tali argomentazioni diventano irrilevanti se l'imputato rinuncia all'impugnazione.
  • Prima di rinunciare è opportuno valutare con attenzione alternative (es. proseguire l'impugnazione per ottenere revisione della motivazione o dell'accertamento dei fatti); la rinuncia è, di regola, definitiva e impedisce la revisione in sede superiore.

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