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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12203/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena con il regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art.95 del d.lgs. n.150/2022 relativa a una pena di 3 anni di reclusione per il delitto di usura (sentenza irrevocabile 10/03/2023). Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo la pena sostitutiva non idonea per ragioni specialpreventive: il ricorrente è gravato da numerosi e gravi precedenti, anche specifici, che fanno temere il rischio di recidiva, e non è stata fornita documentazione adeguata circa l'esistenza di fonti di reddito idonee. In cassazione il ricorrente ha dedotto (1) omissione dell'esercizio dei poteri istruttori (art.666 co.5 c.p.p.), in particolare mancata istruttoria tramite l'UEPE, e (2) erronea applicazione dell'art.58 legge n.689/1981 e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione sarebbe meramente formulaica e che la riforma del 2022 punta alla risocializzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del giudice dell'esecuzione fosse fondata sulla valutazione della non idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati (esigenze specialpreventive) e che, perciò, la mancata attivazione di specifici poteri istruttori fosse irrilevante. Ha richiamato il rinvio normativo tra codici (art.20‑bis c.p.) e capo III della legge n.689/1981, affermando l'applicabilità degli articoli 58 e 59 della legge n.689/1981; secondo l'art.58 il giudice deve valutare l'idoneità della pena sostitutiva e l'affidabilità del soggetto. Nel caso concreto il richiamo ai plurimi precedenti specifici costituisce valutazione di fatto compatibile con la legge e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150/2022, art.95

    Disciplina la disciplina transitoria per l'applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla riforma; nel caso ha consentito la richiesta di misura sostitutiva (detenzione domiciliare) per la pena inflitta.

  • codice penale, art.20‑bis

    Individua i limiti di pena detentiva suscettibili di sostituzione con pene sostitutive e rinvia alla disciplina del capo III della legge n.689/1981; la Corte lo interpreta come legittimo riferimento alla disciplina speciale sulle pene sostitutive.

  • legge n.689/1981, capo III (art.53 e ss.)

    Contiene la disciplina delle pene sostitutive; la decisione sottolinea che la regolazione è condivisa tra codice e legge n.689/1981 e deve essere applicata anche in sede esecutiva.

  • legge n.689/1981, art.58

    Stabilisce i parametri discrezionali per l'applicazione delle pene sostitutive, in particolare l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e la valutazione dell'affidabilità del condannato; la Corte conferma che il giudice deve valutare tali profili e che la mera formula motivazionale è insufficiente solo se sussiste un vizio di fatto/manifesta illogicità.

  • legge n.689/1981, art.59

    Individua ipotesi di inapplicabilità delle pene sostitutive; la Corte ricorda di tenerne conto nell'esercizio del potere discrezionale.

  • codice di procedura penale, art.666 co.5

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori (es. acquisizione di informazioni dall'UEPE); la Corte ha ritenuto che la mancata attivazione di tali poteri sia irrilevante quando la decisione si fonda su una valutazione di non idoneità della pena sostitutiva per ragioni specialpreventive.

  • codice di procedura penale, art.616

    Consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione sulla idoneità di una pena sostitutiva si concentra sulle esigenze specialpreventive: la presenza di precedenti specifici e gravi può giustificare il diniego anche se l'istruttoria non è stata completa.
  • L'omissione di iniziative istruttorie (es. acquisizione di certificazioni dall'UEPE) può essere irrilevante se il giudice basa il diniego su una solida valutazione di pericolosità e recidiva; tuttavia quando la decisione poggia esclusivamente su carenze documentali l'attivazione dei poteri istruttori è rilevante.
  • Il giudice dell'esecuzione deve applicare i parametri dell'art.58 e seguire i limiti previsti dal cod. pen. (art.20‑bis) e dal capo III della legge n.689/1981: occorre valutare idoneità della pena sostitutiva e affidabilità del condannato.
  • Le valutazioni di fatto del giudice (es. sulla sussistenza di numerosi precedenti o sul rischio di recidiva) sono in genere non sindacabili in sede di cassazione, salvo errori logico‑giuridici manifesti.
  • La documentazione sulle condizioni di vita e sulle fonti di reddito è rilevante per l'applicabilità della detenzione domiciliare; la sua assenza può concorrere al diniego quando la misura appare non idonea a scopo rieducativo o di controllo.

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