Ordinanza n. 25/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso in data-OMISSIS- dal Questore di Terni, Rif.: -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Terni con cui è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dall’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il Tribunale ha esaminato il profilo del periculum in mora connesso al rischio di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, rinviando la valutazione della fondatezza del ricorso alla fase di merito, per la quale ha prospettato la fissazione di un’udienza in tempi rapidi. Ha escluso il periculum in mora derivante dal rischio di espulsione o abbandono del territorio nazionale, rilevando che il ricorrente è attualmente sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una pena con scadenza prevista il 2 aprile 2027. La sospensione è stata quindi negata senza anticipare il giudizio sul fumus boni iuris. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del periculum in mora, mentre la fondatezza del ricorso è stata riservata alla fase di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il giudice ritiene che la fondatezza del ricorso debba essere valutata nel merito, la sospensione può essere negata sulla base dell’insussistenza del periculum in mora senza definire anticipatamente il fumus boni iuris.
- Il rischio di allontanamento dal territorio nazionale non integra un periculum in mora attuale quando, in base alla concreta condizione giuridica dello straniero, non risulta imminente l’obbligo di abbandonare il territorio nazionale.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può costituire una misura organizzativa idonea a contenere gli effetti pregiudizievoli derivanti dal diniego impugnato, pur in assenza della sospensione cautelare.
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