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Sentenza

Sentenza del 26/09/2019 n. 5483 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia- Imposta unica sui pronostici e sulle scommesse- Assenza concessione.(PRIMA MASSIMA)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse quando la raccolta del gioco, anche a distanza, avviene senza una concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La questione interpretativa consiste nello stabilire se l'assenza della concessione escluda l'obbligo tributario.

La decisione

È stato affermato che l'imposta unica è comunque dovuta anche in assenza di concessione. L'art. 1 del D.lgs. n. 54/1998 deve essere interpretato, ai sensi dell'art. 1, comma 66, lettera a), della L. n. 220/2010, nel senso che l'obbligo fiscale sussiste indipendentemente dalla legittimità o dall'autorizzazione dell'attività di raccolta. Diversamente, l'esercizio illegale sarebbe fiscalmente avvantaggiato rispetto agli operatori autorizzati. Non essendo indicati nel testo i nominativi e l'esito formale delle parti processuali, il vincitore processuale non può essere determinato con certezza.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lettera a)

    L'art. 1 del D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 54 deve essere interpretato nel senso che l'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, inclusa quella a distanza, avvenga in assenza di concessione rilasciata dal MEF.

    La norma chiarisce che l'obbligo di pagare l'imposta unica non dipende dal possesso di una concessione amministrativa: anche la raccolta non autorizzata o illegale resta fiscalmente imponibile.

  • D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 54, art. 1

    La disposizione costituisce la base normativa dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, la cui applicazione è stata espressamente estesa anche alle attività svolte senza concessione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2018

    Il richiamo giurisprudenziale sostiene la compatibilità dell'imposizione con il principio secondo cui l'attività priva di autorizzazione non può beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quella legalmente esercitata.

Massime di principio

  • L'assenza di una concessione o autorizzazione amministrativa non elimina automaticamente l'obbligo fiscale quando la legge assoggetta a imposta l'attività economica in quanto tale.
  • Un'attività illecita può rimanere imponibile: l'obbligo tributario e la legittimità amministrativa dell'attività operano su piani distinti.
  • Le norme tributarie devono essere interpretate evitando risultati che favoriscano fiscalmente chi opera illegalmente rispetto agli operatori autorizzati.
  • Nel settore delle scommesse, la raccolta effettuata senza concessione può comportare sia conseguenze sanzionatorie o amministrative sia l'obbligo di versare l'imposta unica.
  • Per applicare questa regola a casi analoghi occorre verificare la tipologia di gioco, il periodo d'imposta, il soggetto effettivo della raccolta e la disciplina vigente; la sola mancanza della concessione non è sufficiente a escludere il tributo.

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