Cassazione Penale, Sentenza n. 28669/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che confermava la condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) contraddittorietà tra dispositivo e motivazione circa la pena inflitta (dispositivo indicava 1 anno e 4 mesi, la motivazione 1 anno e 2 mesi); 2) violazione per incompatibilità del giudice d'appello (il dott. Sergio De Luca, già GUP che aveva rigettato una proposta di patteggiamento e si era dichiarato incompatibile per il rito abbreviato); 3) mancato avviso della fissazione dell'udienza di appello.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente: il primo motivo è stato ritenuto fondato e la Corte di legittimità ha rettificato il dispositivo della sentenza determinando la pena principale in anni 1 e mesi 2 di reclusione, in conformità alla motivazione. I restanti motivi sono stati respinti: il motivo relativo all'incompatibilità del giudice è stato dichiarato infondato poiché l'esistenza di cause di incompatibilità non rilevate o non dedotte tempestivamente non produce la nullità del provvedimento (l'unico rimedio è la ricusazione); la censura sul mancato avviso dell'udienza è stata ritenuta inammissibile per formulazione lacunosa ed esplorativa. In accoglimento parziale era anche citata la giurisprudenza che ammette la prevalenza della motivazione sul dispositivo in caso di chiaro errore materiale, con possibilità di rettifica ex art. 619 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Il beneficio per il rito abbreviato è stato confermato dalla Corte d'appello, sebbene non nella massima estensione a causa delle modalità allarmanti della condotta e dei precedenti penali.
art. 619 cod. proc. pen.
Articolata come procedura che consente la rettifica in sede di legittimità di errori materiali nel dispositivo della sentenza, quando dalla motivazione risulti chiaramente la volontà del giudice.
art. 34 cod. proc. pen.
Riguarda le cause di incompatibilità del giudice; la Corte evidenzia che la presenza di cause non rilevate o non dedotte tempestivamente non determina automaticamente la nullità del provvedimento.
art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma sulle nullità processuali: la Corte ricorda che la mera esistenza di incompatibilità non dichiarata non comporta nullità salvo gli specifici rimedi processuali.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 24157 del 1/3/2018 (Cipriano)
Conferma che se il contrasto dispositivo/motivazione dipende da errore materiale obiettivamente riconoscibile, è legittimo ricorrere alla motivazione per individuare e correggere l'errore.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018 (B.)
Affermata la prevalenza non assoluta del dispositivo sulla motivazione: la motivazione può contenere elementi certi che giustificano la correzione del dispositivo.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26172 del 19/5/2016 (G.)
Stabilisce che quando dall'esame della motivazione emerge chiaramente la volontà del giudice in merito alla pena, la motivazione prevale e è possibile la rettifica del dispositivo in sede di legittimità.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 12550 del 1/3/2016 (K.)
Principio secondo cui cause di incompatibilità non rilevate o non tempestivamente dedotte non incidono sulla capacità del giudice e non determinano nullità, essendo la ricusazione il rimedio corretto.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 5 del 17/4/1996 (D'Avino)
Chiarisce che il rimedio processuale idoneo per far valere cause di incompatibilità è la ricusazione e non la declaratoria di nullità d'ufficio.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000 (Scrudato)
Conferma il principio sulla ricusazione quale mezzo adeguato per le cause di incompatibilità.
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza mostra in modo chiaro e inequivocabile la volontà del giudice, una discrepanza tra dispositivo e motivazione dovuta a errore materiale può essere sanata facendo prevalere la motivazione e rettificando il dispositivo (procedura ex art. 619 c.p.p.).
- L'esistenza di cause di incompatibilità del giudice non dichiarate non determina automaticamente la nullità del provvedimento: il rimedio procedurale corretto è la ricusazione e la mancata tempestiva impugnazione ne limita gli effetti.
- Le censure formulate in modo generico, lacunoso o 'esplorativo' sul mancato avviso delle udienze sono tipicamente inammissibili: occorre allegare fatti concreti e prove del vizio procedurale.
- In appello, quando si contesta la quantificazione della pena, è utile evidenziare sia l'errore materiale formale che il percorso logico-giustificativo mostrato nella motivazione per aumentare le probabilità di rettifica favorevole.
- La conferma parziale di benefici (es. art. 62-bis) può essere motivata dall'analisi complessiva della condotta e dei precedenti: chi impugna dovrebbe contestare sia la valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti che l'eventuale errata applicazione dei benefici.
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