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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 3173 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Contraddittorio preventivo - Funzioni - Elementi indiziari e prova dell'inesistenza delle operazioni - Comportamento tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto fondati gli indizi di inesistenza soggettiva delle prestazioni e ha dato rilievo al comportamento tributario del contribuente (omissioni dichiarative e di versamento) e alla generalità delle prestazioni fatturate come ulteriore indizio di falsità. Poiché nel contraddittorio preventivo non è stata fornita prova contraria, l'accertamento è stato confermato a favore dell'Amministrazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Si discute se, in presenza di omissioni dichiarative e di versamento e di una generalità delle prestazioni fatturate, si possa ritenere soggettivamente inesistente le prestazioni recuperate a tassazione. Il giudice ha valutato gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione e l'assenza, nel contraddittorio preventivo, di prove contrarie fornite dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio della ripartizione dell'onere della prova: chi afferma l'esistenza di fatti costitutivi ha l'onere di provare. Il giudice ha ritenuto che, benché l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari, spettava al contribuente provare l'effettiva esistenza e la reale operatività delle prestazioni e, non avendo prodotto tale prova nel contraddittorio, ha visto soccombere la sua posizione.

  • Cass. Sez. Trib. Ord. 6643 del 07.03.19

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui il comportamento tributario omissivo e la generalità delle fatturazioni costituiscono elementi indiziari rilevanti per ritenere la soggettiva inesistenza delle operazioni, soprattutto se il contribuente non contraddice efficacemente tali indizi nel contraddittorio.

Massime di principio

  • Omissioni nella dichiarazione o nei versamenti e un pattern generalizzato di fatturazione possono costituire elementi indiziari idonei a fondare l'accertamento di operazioni inesistenti.
  • L'Amministrazione può fondare l'accertamento su elementi indiziari; tuttavia, il contribuente ha l'onere di fornire, nel contraddittorio preventivo o in giudizio, prove concrete dell'effettiva esecuzione delle operazioni (contratti, documentazione bancaria, prestazioni effettive).
  • La partecipazione attiva e la produzione di documentazione nel contraddittorio preventivo è cruciale: la mancata produzione di prove può comportare l'accoglimento degli indizi a carico del contribuente.
  • Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi afferma l'esistenza di fatti (qui: l'effettiva prestazione) deve provarli; quindi il contribuente deve dimostrare la sostanza economica delle fatture oltre la loro mera forma contabile.
  • In presenza di indizi forti (omissioni, generalità delle fatture, incongruenze) il giudice può ritenere sussistente la presunzione di inesistenza soggettiva se non vengono forniti elementi di prova contrari.

Testo integrale

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