Cassazione Civile, Ordinanza n. 12867/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento tecnico preventivo obbligatorio promosso dall'erede di un soggetto deceduto, volto ad accertare che il de cuius fosse, alla data della domanda amministrativa, in possesso del requisito sanitario per la pensione ordinaria di inabilità. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente tale requisito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 6 d.l. n. 103/1991 conv. in l. n. 166/1991, deducendo il difetto di interesse ad agire dell'erede, perché il ricorso giudiziario era stato proposto molti anni dopo la domanda amministrativa del 9.3.2006 e dopo il decesso del 16.3.2006, quando l'unico rateo eventualmente maturabile sarebbe ormai estinto per decadenza; (2) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del rateo di pensione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. richiede un interesse concreto e attuale, che manca se, al momento del ricorso, difettano altri presupposti della prestazione; inoltre, poiché la scadenza dei termini del procedimento amministrativo fa decorrere il termine triennale di decadenza, l'unico rateo eventualmente spettante al de cuius risultava già estinto, rendendo il giudizio inutilmente promosso. Il secondo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta, ritenendo mancante l'interesse ad agire in ragione dell'intervenuta decadenza dell'unico rateo potenzialmente maturato. Non sono state liquidate spese, in presenza di dichiarazione dell'intimata ai fini dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
Il decorso del termine di decadenza per proporre il ricorso giudiziario preclude la tutela della prestazione previdenziale, rendendo irrilevanti la tardiva decisione dell'ente o la tardiva presentazione del ricorso amministrativo.
art. 6 d.l. n. 103/1991 conv. in l. n. 166/1991
Richiamato insieme all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 come base del termine decadenziale applicabile alla controversia previdenziale.
art. 445-bis c.p.c.
L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio presuppone un interesse concreto e utile; tale interesse manca quando risultino prima facie carenti altri presupposti necessari della prestazione.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; se la prestazione è già preclusa da decadenza, l'azione non è proponibile.
art. 7 l. n. 533/1973
Concorre, insieme agli altri termini amministrativi, a determinare il dies a quo della decadenza triennale.
art. 46, commi 5 e 6, l. n. 88/1989
Concorre, insieme al termine presuntivo di 120 giorni, alla determinazione della scadenza del procedimento amministrativo e quindi del dies a quo della decadenza.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Quando la causa non poteva essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La dichiarazione dell'intimata ai fini dell'esonero comporta che non vengano poste spese a suo carico.
Massime di principio
- L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale è ammissibile solo se l'accertamento richiesto è concretamente utile a ottenere la prestazione; manca l'interesse ad agire quando, prima del giudizio, siano già definitivamente mancanti altri presupposti indispensabili della prestazione.
- Nelle controversie previdenziali soggette a decadenza, la scadenza dei termini del procedimento amministrativo fa decorrere il termine decadenziale giudiziario anche se l'ente decide tardivamente o se il ricorso amministrativo è proposto tardivamente.
- Se, al momento della proposizione del ricorso giudiziario, l'unico rateo teoricamente maturabile è già estinto per decadenza, la domanda è improponibile e la sentenza che l'abbia accolta deve essere cassata senza rinvio.
- Quando la cassazione rileva che la causa non poteva essere proposta, la decisione di merito va eliminata senza rinvio, restando assorbite le ulteriori censure.
- rami
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