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Sentenza

Sentenza n. 929/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: - della nota prot. 340478 dell'11 marzo 2024, con cui è stato confermato il diniego alla richiesta di accreditamento acquisita al protocollo 292373 del 6 aprile 2021 (già annullata da Codesto Ecc.mo TAR con ricorso R.G. 9001/2021); - del provvedimento prot. n. 339833 dell'11 marzo 2024 della Regione Lazio; - di ogni altro atto precedente, successivo e/o in qualunque modo connesso alla al procedimento amministrativo seguito dalle Amministrazioni a seguito della richiesta di accreditamento relativa alla “banca diagnostica per immagini - Risonanza Magnetica (COD. 79)”; - nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso alla procedura autorizzativa su citata; e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 7 marzo 2025, per l’annullamento: della nota prot. 340478 dell’11 marzo 2024, con cui è stato confermato il diniego alla richiesta di accreditamento acquisita al protocollo 292373 del 6 aprile 2021 (già annullata da Codesto Ecc.mo TAR con ricorso R.G. 9001/2021); - per quanto occorrer possa del provvedimento prot. n. 339833 dell’11 marzo 2024 della Regione Lazio; - di ogni altro atto precedente, successivo e/o in qualunque modo connesso alla al procedimento amministrativo seguito dalle Amministrazioni a seguito della richiesta di accreditamento relativa alla “banca diagnostica per immagini – Risonanza Magnetica (COD. 79)”; - nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso.

Giustizia amministrativa202405623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, confermato in sede di riedizione del potere, della richiesta di ampliamento dell’accreditamento istituzionale per l’attività di diagnostica per immagini mediante risonanza magnetica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il nuovo diniego regionale adottato dopo l’annullamento giudiziale del precedente provvedimento, deducendo: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 8-quater d.lgs. 502/1992, per mancata osservanza delle statuizioni della precedente sentenza, difetto di istruttoria e motivazione e recepimento acritico del parere negativo della ASL, senza una valutazione regionale riferita all’intero territorio; violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità, economicità ed efficacia, per omesso invio del preavviso di rigetto; violazione dell’art. 8-quater d.lgs. 502/1992 e dell’art. 101 TFUE, per asserita lesione dei principi eurounitari in materia di concorrenza. Con motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre dedotto che una successiva deliberazione regionale sulla definizione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale avrebbe confermato l’esistenza di esigenze integrative anche nel settore della radiologia. La Regione ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, notificati presso la PEC dell’ente anziché presso il procuratore costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.p.a., le notifiche alle parti costituite devono essere effettuate secondo l’art. 170 c.p.c., cioè al procuratore costituito; la notifica dei motivi aggiunti presso la PEC della sede dell’ente non è stata ritenuta valida. Il ricorso introduttivo è stato invece accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, sulla base della ragione più liquida costituita dalla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il mancato invio del preavviso di rigetto invalida il diniego di accreditamento e non consente l’applicazione della sanatoria processuale prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il secondo periodo della disposizione non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Il provvedimento di accreditamento non è inoltre vincolato: la valutazione del fabbisogno implica apprezzamenti istruttori e discrezionali concernenti, tra l’altro, l’evoluzione della domanda sanitaria, la qualità e l’efficienza dell’offerta esistente e la razionalizzazione della rete assistenziale. L’amministrazione dovrà quindi rieditare il potere e riesaminare l’istanza nel contraddittorio procedimentale con la società, comunicando i motivi ostativi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, c.p.a.

    le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile

    I motivi aggiunti devono essere notificati alle parti costituite presso il procuratore costituito.

  • art. 170 c.p.c.

    dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti

    La notifica effettuata presso la sede o la PEC dell’ente, anziché presso il difensore costituito, non rispetta la regola applicabile alle notificazioni nel corso del giudizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche nel procedimento di accreditamento sanitario; la sua omissione determina l’illegittimità del diniego.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis

    La sanatoria processuale per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è applicabile quando il provvedimento viola l’art. 10-bis; inoltre, nel procedimento di accreditamento non è dimostrabile la natura vincolata dell’esito.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    La valutazione dell’accreditamento istituzionale richiede un esame del fabbisogno assistenziale e dell’offerta sanitaria, non riducibile alla mera constatazione matematica della saturazione.

  • art. 101 TFUE

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di concorrenza, ma il motivo è stato assorbito e non deciso nel merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 costituisce violazione procedimentale invalidante e non può essere sanata mediante l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Il diniego di accreditamento istituzionale non ha natura necessariamente vincolata, poiché la valutazione del fabbisogno assistenziale richiede apprezzamenti istruttori e discrezionali sull’evoluzione della domanda sanitaria, sulla qualità e sull’efficienza dell’offerta esistente e sulla razionalizzazione della rete assistenziale.
  • Ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.p.a., in relazione all’art. 170 c.p.c., i motivi aggiunti nei confronti di una parte già costituita devono essere notificati al procuratore costituito; la notificazione presso la sede o la PEC dell’ente non è sufficiente.
  • Quando il giudice annulla il diniego di accreditamento per violazione delle garanzie partecipative, l’amministrazione deve rieditare il potere e riesaminare l’istanza assicurando il contraddittorio procedimentale sui motivi ostativi.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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