Circolare numero 04 del 03-02-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per il periodo di paga dal 1° gennaio 1999, il nuovo minimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a L. 67.474 (euro 34,85), con effetti anche sulla retribuzione oraria minima nei rapporti part-time. Illustra inoltre i massimali contributivi e pensionabili per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals, distinguendo tra soggetti senza anzianità contributiva e soggetti già iscritti o con pregressa anzianità in altre gestioni. Sono indicati anche i limiti di applicazione del contributo di solidarietà e dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, con importi in lire ed euro per il 1999.
Minimale di retribuzione giornaliera imponibile e massimali contributivi per il 1999
Minimale di retribuzione giornaliera imponibile e massimali contributivi per il 1999
La circolare aggiorna, per l’anno 1999, i limiti minimi di retribuzione giornaliera imponibile e alcuni massimali contributivi rilevanti ai fini previdenziali e assistenziali. Il documento si concentra in particolare sui settori dello spettacolo e degli sportivi professionisti iscritti all’Enpals, precisando i valori applicabili dal 1° gennaio 1999 e i criteri di calcolo per il part-time, oltre alle soglie per il contributo di solidarietà e per l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella L. 26 settembre 1981, n. 537, secondo cui i limiti minimi di retribuzione giornaliera devono essere rivalutati annualmente in misura corrispondente alle variazioni delle pensioni, sulla base dell’indice medio ISTAT del costo della vita, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Richiama inoltre l’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, che impone di assumere, come base per il calcolo dei contributi, una retribuzione non inferiore a quella fissata da leggi, regolamenti e contratti collettivi delle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi e contratti individuali se più favorevoli.
Viene poi ricordata la norma interpretativa introdotta dall’art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui, in presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione imponibile è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Infine, è richiamato l’art. 7 della L. 638/1983, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 338/1989, che pone il vincolo ulteriore del 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Minimale di retribuzione giornaliera dal 1° gennaio 1999
Tenuto conto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita pari all’1,8% dal 1° gennaio 1999, e considerato che per il settore dello spettacolo e dello spettacolo viaggiante i limiti minimi rivalutati risultavano inferiori al 9,5% del trattamento minimo pensionistico, la circolare stabilisce che, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1999, il limite minimo di retribuzione giornaliera per l’assolvimento degli obblighi contributivi è fissato in L. 67.474, pari a euro 34,85.
Tale valore vale per tutti i settori produttivi richiamati nel testo e senza alcuna distinzione tra categorie di lavoratori. La circolare precisa che tale minimale opera solo quando sia superiore ai minimi di retribuzione previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, accordi collettivi o contratti individuali.
Retribuzione minima oraria nei rapporti part-time
La variazione del minimale giornaliero comporta anche l’aggiornamento della retribuzione oraria minima da assumere per la denuncia e il versamento della contribuzione nei contratti part-time stipulati ai sensi dell’art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella L. 19 dicembre 1984, n. 863.
Dal 1° gennaio 1989 il calcolo della retribuzione minima oraria avviene moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il risultato per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi del settore. Con un orario di 40 ore settimanali, la paga oraria minima risulta quindi pari a L. 10.121, secondo la formula L. 67.474 x 6 : 40.
Lavoratori dello spettacolo: massimali e basi imponibili
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 e rivalutato all’1,8%, è fissato per il 1999 in L. 141.991.000, pari a euro 73.332,23.
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals al 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, arrotondato, è pari a L. 1.035.000, cioè euro 534,53.
La circolare riporta anche le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile, aggiornati per il 1999, sia in lire sia in euro, fino alla fascia oltre L. 22.777.001, per la quale il massimale imponibile raggiunge L. 8.282.000 (euro 4.277,30).
Lavoratori dello spettacolo: contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva dell’1%
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente L. 141.991.000 (euro 73.332,23).
Per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995, o iscritti successivamente con anzianità in altre gestioni obbligatorie, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale imponibile previsto per ciascuna fascia di retribuzione giornaliera.
L’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista dall’art. 3-ter della L. 438/1992, si applica:
- per i nuovi iscritti privi di anzianità, sulla parte di retribuzione annua eccedente L. 65.280.000 e fino a L. 141.991.000;
- per gli altri lavoratori, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente L. 209.231 e fino al massimale imponibile relativo a ciascuna fascia.
La circolare precisa che, se l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è superiore al 10%, l’aliquota aggiuntiva dell’1% non è dovuta.
Sportivi professionisti: massimali e contribuzione aggiuntiva
Anche per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato dell’1,8%, è pari per il 1999 a L. 141.991.000, corrispondente a euro 73.332,23.
Per gli sportivi professionisti già iscritti al 31 dicembre 1995, o successivamente iscritti ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a L. 455.099, cioè euro 235,04.
Il contributo di solidarietà, introdotto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto:
- sulla parte di retribuzione annua eccedente L. 141.991.000 e fino a L. 1.035.306.000 per gli sportivi professionisti nuovi iscritti senza anzianità;
- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente L. 455.099 e fino a L. 3.318.288 per gli sportivi già iscritti o con anzianità pregressa.
Anche per questa categoria l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica:
- ai nuovi iscritti, sulla parte di retribuzione annua eccedente L. 65.280.000 e fino a L. 141.991.000;
- agli altri soggetti, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente L. 209.231 e fino a L. 455.099.
Sintesi operativa
La circolare definisce quindi, per il 1999, il nuovo minimo contributivo giornaliero generale di L. 67.474 e aggiorna i valori di riferimento per i rapporti part-time, per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti. L’intero impianto è costruito sul coordinamento tra minimale legale, minimi contrattuali e massimali di base imponibile, con specifiche soglie per solidarietà e aliquota aggiuntiva dell’1%.
Punti principali
Base normativa del minimale contributivo
La circolare richiama l’art. 1 del D.L. 402/1981, conv. in L. 537/1981, che prevede l’aggiornamento annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera in misura pari alla variazione delle pensioni, con rivalutazione collegata all’indice ISTAT del costo della vita. Richiama inoltre l’art. 1 del D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989, secondo cui la retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore ai trattamenti retributivi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente o maggiormente rappresentative. Viene citata anche la norma interpretativa dell’art. 2, comma 25, L. 549/1995, che, in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, fa riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Infine, l’art. 7 L. 638/1983, come modificato, impone che il minimale giornaliero non sia inferiore al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del FPLD in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Minimale di retribuzione giornaliera dal 1° gennaio 1999
Per effetto della variazione ISTAT pari all’1,8% dal 1° gennaio 1999, e poiché per il settore dello spettacolo e dello spettacolo viaggiante i minimi rivalutati risultano inferiori alla soglia del 9,5% del trattamento minimo pensionistico, la circolare fissa il limite minimo di retribuzione giornaliera in L. 67.474 (euro 34,85) per tutti i settori produttivi richiamati e senza distinzione tra categorie di lavoratori. Gli obblighi contributivi devono essere assolti su tale minimale solo quando esso risulti superiore ai minimi retributivi previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi applicabili.
Retribuzione oraria minima per i rapporti part-time
A decorrere dal 1° gennaio 1999, la variazione del minimale giornaliero determina anche la nuova retribuzione oraria minima da assumere per la denuncia e il versamento dei contributi nei rapporti a tempo parziale. La retribuzione minima oraria si calcola moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il prodotto per le ore settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi del settore. Con un orario di 40 ore settimanali, la paga oraria minima risulta pari a L. 10.121 (67.474 x 6 : 40).
Lavoratori dello spettacolo: massimale annuo e massimali giornalieri
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato dell’1,8%, è pari a L. 141.991.000 (euro 73.332,23) per il 1999. Per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995, o iscritti successivamente ma con anzianità in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a L. 1.035.000 (euro 534,53). La circolare riporta le fasce di retribuzione giornaliera e i corrispondenti massimali imponibili aggiornati, sia in lire sia in euro.
Lavoratori dello spettacolo: contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva 1%
Per i lavoratori dello spettacolo senza anzianità contributiva ante 31 dicembre 1995, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente L. 141.991.000. Per i soggetti già iscritti o con precedente anzianità in altre gestioni, il contributo si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di ciascuna fascia indicata. L’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter L. 438/1992 si applica, per i nuovi iscritti senza anzianità, sulla parte di retribuzione annua eccedente L. 65.280.000 e fino a L. 141.991.000; per gli altri soggetti, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente L. 209.231 e fino al massimale giornaliero corrispondente. La circolare precisa che l’aliquota aggiuntiva non è dovuta se l’aliquota contributiva a carico del lavoratore supera il 10%.
Sportivi professionisti: massimale annuo, massimale giornaliero e contribuzione aggiuntiva
Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è anch’esso pari a L. 141.991.000 (euro 73.332,23). Per gli sportivi già iscritti al 31 dicembre 1995, o successivamente iscritti con anzianità in altre gestioni, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a L. 455.099 (euro 235,04). Il contributo di solidarietà introdotto dal D.Lgs. 166/1997 si applica, per i nuovi iscritti senza anzianità, sulla retribuzione annua compresa tra L. 141.991.000 e L. 1.035.306.000, mentre per gli altri soggetti sulla retribuzione giornaliera compresa tra L. 455.099 e L. 3.318.288. Anche per gli sportivi professionisti l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica, per i nuovi iscritti, sulla parte di retribuzione annua eccedente L. 65.280.000 e fino a L. 141.991.000; per gli altri, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente L. 209.231 e fino a L. 455.099.
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