Sentenza n. 3963/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro !6 maggio 2024 n. 2501, nella parte in cui condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore dei procuratori costituiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al capo della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativo al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei procuratori
Esito
Favorevole al ricorrente (professionisti legali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, non appellata e notificata all'Amministrazione, nella parte in cui il Ministero è stato condannato al pagamento dei tre quarti delle spese di lite, liquidate per l'intero in euro 1.100,00, con compensazione del residuo quarto, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. Hanno quantificato il credito principale in euro 825,00 oltre accessori. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L'Amministrazione si è costituita con una memoria di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che la distrazione delle spese in favore del legale antistatario faccia sorgere in capo al professionista un credito autonomo e distinto da quello della parte, legittimandolo ad agire in proprio. Ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e l'inerzia dell'Amministrazione, rilevando che il credito non era contestato né nell'an né nel quantum. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, mediante pagamento dei tre quarti delle spese liquidate, oltre IVA, CPA, rimborso delle spese generali del 15% e interessi legali dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, da attivarsi entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nel trattamento economico del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni consente di accertare l'inottemperanza e di procedere con l'azione esecutiva mediante ottemperanza.
Massime di principio
- La distrazione delle spese processuali in favore del legale antistatario fa sorgere in capo al professionista un credito autonomo e distinto da quello della parte assistita, legittimandolo ad agire in proprio per l'esecuzione del relativo capo di condanna.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'Amministrazione rispetto a un titolo giudiziale non contestato nell'an e nel quantum integra inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inutile decorso del termine.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono attribuite a un dipendente pubblico in connessione con i compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.
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