Cassazione Penale, Ordinanza n. 24653/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che i motivi dedotti non fossero consentiti in relazione a una sentenza applicativa della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Torino che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nel ricorso si deducevano, da un lato, la violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, dall'altro, l'eccessività della pena applicata. La Corte rileva però che, in tema di patteggiamento, tali censure non rientrano tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione ai soli casi tassativamente previsti di violazione di legge.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza necessità di fissare l'udienza quando il ricorso non è ammissibile per ragioni immediatamente rilevabili.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dalla norma, con esclusione di doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sull'entità della pena.
art. 129 c.p.p.
insussistenza di cause di proscioglimento
la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione non è esperibile per contestare in via generale la mancata verifica delle cause di proscioglimento o la congruità della pena, poiché l'impugnazione è circoscritta alle ipotesi di violazione di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La verifica di ammissibilità del ricorso contro una sentenza applicativa della pena deve essere rigorosa e immediata: se i motivi non rientrano nel catalogo legale delle censure deducibili, il ricorso va dichiarato inammissibile de plano.
- Quando il ricorso è inammissibile per i limiti oggettivi dell'impugnazione, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24609/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24621/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24622/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24623/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24624/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24625/2025 del 04/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →