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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30932/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto del 12/04/2021 deducendo, in sintesi: (i) violazione di legge e carenza della motivazione nella correlazione tra gli acquisti dei beni confiscati e il periodo di pericolosità ritenuto dalla Corte territoriale, lamentando che la Corte avrebbe anticipato l'inizio della pericolosità ai primi mesi del 2009 rispetto al 2010 indicato in precedenti accertamenti; assenza di indicazione del termine finale della pericolosità; (ii) violazione di legge nella valutazione della sperequazione tra entrate lecite e acquisti patrimoniali, per non aver considerato adeguatamente disponibilità lecite del proposto (vendita immobile 2011, vendita imbarcazione per oltre 1.400.000 euro), non aver specificato importi e pagamenti per singoli beni, e non aver valutato la provenienza e il riutilizzo dei proventi delle vendite e degli investimenti societari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i ricorsi, pur formulati come violazione di legge, si limitavano a contestare la motivazione del provvedimento impugnato; in sede di legittimità non è sindacabile l'illogicità manifesta della motivazione salvo motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia dato adeguata e ampia motivazione nel riesaminare il periodo di pericolosità attenendosi alle coordinate indicate dalla Cassazione, riducendo il periodo iniziale alla prima parte del 2009 e revocando la confisca per i beni acquisiti anteriormente a tale periodo, confermando invece la confisca per i beni acquisiti nel periodo di pericolosità. Quanto alla sperequazione, la Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte di appello: la persistente sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, l'assenza di tracciabilità dei flussi finanziari e l'esistenza di debiti di origine non chiarita giustificano l'onere a carico del proposto di dimostrare l'effettiva provenienza lecita dei capitali (es. tracciare i proventi delle vendite su conti correnti). La Cassazione ha quindi rigettato i motivi come inammissibili e ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento della somma ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia)

    Disciplina le misure di prevenzione patrimoniali; l'art. 4 definisce la pericolosità qualificata (lett. a) e b)), l'art. 24 disciplina la confisca di prevenzione; artt. 10 comma 3 e 27 comma 2 limitano l'ammissione del ricorso per cassazione alle violazioni di legge.

  • codice penale, art. 416-bis

    Configura l'associazione di tipo mafioso; la sua sussistenza è elemento decisivo per la qualificazione della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione.

  • codice di procedura penale, art. 51 comma 3-bis

    Indica i reati rilevanti ai fini della pericolosità sociale e delle misure preventive; qui richiamato per collegare la condanna per reati ascritti al proposto con la qualificazione di pericolosità.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti, utilizzata quale reato-fine per l'associazione dedita al narcotraffico richiamata nel provvedimento.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevvede la condanna alle spese e il pagamento di una somma in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare i ricorrenti.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile impugnare liberamente la valutazione logica e probatoria dei fatti: i motivi che si limitano a censurare la motivazione sono inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
  • La determinazione del periodo di pericolosità nelle misure di prevenzione deve essere motivata rispetto agli elementi probatori concreti; il giudice può restringere retrospettivamente il periodo ove la prova non consenta una retrodatazione.
  • La sussistenza di una sperequazione persistente tra redditi dichiarati e patrimonio costituisce elemento idoneo a sostenere la confisca in assenza di prova certa della provenienza lecita dei capitali; l'onere probatorio grava sul soggetto che intende giustificare gli acquisti effettuati nel periodo di pericolosità.
  • Non è sufficiente un mero confronto aritmetico tra vendite e acquisti: va dimostrata la tracciabilità dei flussi finanziari (es. movimentazioni su conti correnti, documentazione dei pagamenti) per giustificare la liceità degli incrementi patrimoniali nel periodo contestato.
  • La commistione di risorse lecite e illecite nell'ambito di attività imprenditoriali complesse può giustificare l'estensione della confisca all'intero patrimonio aziendale quando sia dimostrata la strumentalità delle società all'attività illecita.

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