Sentenza del 07/02/2018 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposte doganali - dazi antidumping - importazione contingente soggetto ad aliquotaagevolata - successiva rivendita ad importatore che ha già esaurito il propriocontingente - abuso del diritto - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha contestato l’utilizzo abusivo di titoli di importazione a dazio antidumping agevolato per l’aglio proveniente, in particolare, dalla Cina. La società resistente, titolare dei titoli e formalmente importatrice, acquistava la merce da operatori esteri e, dopo lo sdoganamento, la rivendeva a importatori che avevano già esaurito il proprio contingente agevolato. Secondo l’Agenzia, il meccanismo era artificioso e consentiva agli importatori effettivi di eludere il dazio maggiorato. Gli elementi decisivi sono stati l’assenza di autonomia contrattuale e di rischio commerciale della resistente, la rivendita della merce al primo cedente estero e prezzi di cessione inferiori di circa il 40-50% rispetto ai prezzi medi all’ingrosso.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia e respinto l’appello incidentale della società. Ha ritenuto che, pur essendo in astratto lecita la prassi di importare tramite un titolare di titoli agevolati e rivendere a un importatore che abbia esaurito il proprio contingente, nel caso concreto sussistessero gli elementi oggettivi e soggettivi dell’abuso del diritto. È stato quindi riconosciuto un indebito risparmio d’imposta in violazione del Regolamento CEE n. 2988/1995 e sono stati integralmente confermati gli avvisi di accertamento relativi a dazi antidumping, IVA e interessi. Sono state respinte anche le eccezioni di incompetenza territoriale, prescrizione, violazione dell’art. 78 del Codice doganale e buona fede. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Regolamenti CE n. 1047/2001 e n. 565/2002
Disciplinano il regime dei contingenti e dei dazi antidumping applicabili all’importazione di aglio da Paesi terzi. Il loro sistema non impedisce in assoluto l’utilizzo di un importatore titolare di titoli agevolati, ma vieta meccanismi diretti ad aggirare i contingenti.
Regolamento CE n. 341/2007, art. 6, par. 4
non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importante intestatario di titoli di importazione ad aliquota ridotta acquisti una merce al di fuori dell’Unione europea da un importatore tradizionale che abbia esaurito i propri titoli di importazione ad aliquota ridotta e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione
La prassi commerciale è astrattamente lecita, ma diventa abusiva quando le operazioni siano artificiosamente concepite allo scopo essenziale di ottenere il dazio agevolato.
Regolamento CEE n. 2988/1995
È stato applicato quale base normativa del recupero dell’indebito vantaggio finanziario derivante dall’elusione delle regole doganali e dall’ottenimento di un risparmio d’imposta non spettante.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, commi 9 e 11
L’Ufficio doganale che effettua verifiche con accesso presso l’operatore è competente a revisionare le dichiarazioni doganali oggetto del controllo, anche se accertate presso altro ufficio. Il termine per l’accertamento può inoltre essere prorogato in presenza di una notizia di reato tempestivamente comunicata.
D.P.R. n. 43/1973, art. 84, e Regolamento CE n. 2913/1992, art. 221, par. 4
La prescrizione dell’obbligazione doganale è stata ritenuta non maturata poiché la notizia di reato era stata depositata nel termine e gli avvisi erano stati emessi entro il periodo decorrente dall’irrevocabilità della decisione penale.
Regolamento CE n. 2912/1992, art. 78
Consente all’autorità doganale di riesaminare le dichiarazioni e la documentazione, rettificando l’accertamento in presenza di errori, omissioni o inesattezze riscontrate anche successivamente allo sdoganamento.
Regolamento CE n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b)
La tutela del legittimo affidamento e della buona fede non opera quando l’importatore era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della natura fraudolenta o artificiosa del meccanismo utilizzato.
Sentenza Corte di giustizia UE C-155/2013 del 13 marzo 2014
Ha stabilito che la rivendita a un importatore che abbia esaurito il proprio contingente non è automaticamente abusiva; l’abuso deve essere verificato considerando tutte le circostanze concrete e le operazioni anteriori e successive all’importazione.
Sentenza Corte di giustizia UE C-131/2014
È stata richiamata per distinguere tra operazioni commerciali lecite e operazioni artificiose realizzate essenzialmente per beneficiare del dazio agevolato.
Sentenza Corte di cassazione n. 707 del 13 gennaio 2017
Attribuisce al giudice nazionale il compito di verificare concretamente la sussistenza dell’abuso, esaminando sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo dell’operazione.
Massime di principio
- L’utilizzo di un importatore formalmente titolare di un contingente agevolato non è di per sé illecito: l’abuso deve essere accertato in concreto.
- L’operazione è sospetta quando l’importatore agevolato non ha autonomia negoziale, non assume il rischio commerciale, rivende sistematicamente la merce a soggetti che hanno esaurito il contingente e opera a prezzi anomali.
- Per escludere l’abuso occorre dimostrare una reale attività commerciale, una remunerazione adeguata e normale per ciascun operatore, titoli validamente ottenuti e un’effettiva giustificazione economica diversa dal solo risparmio doganale.
- La valutazione deve considerare l’intera sequenza negoziale, comprese le operazioni anteriori e successive all’importazione, non soltanto la regolarità formale dei documenti doganali.
- Quantitativi modesti possono escludere un’influenza significativa sul mercato, ma non eliminano l’abuso se risultano comunque artificiosità, assenza di rischio e finalità essenziale di trasferire il beneficio del dazio agevolato.
- La titolarità formalmente valida dei titoli di importazione non impedisce il recupero del dazio quando il loro utilizzo costituisce un aggiramento sostanziale della disciplina dei contingenti.
- La buona fede e il legittimo affidamento sono difficilmente invocabili dall’operatore che svolga un ruolo meramente interposto e sia consapevole che la propria licenza serve a consentire a terzi di superare il contingente agevolato.
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