Sentenza n. 13997/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di decadenza/esclusione del sig. Dambrosio Michele dalla graduatoria nazionale per l'accesso programmato al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese (a.a. 2025/2026), pubblicato sul sito www.universitaly.it in data 10/11/2025; - del messaggio di posta elettronica ordinaria del 10/11/2025, con il quale il CINECA, richiamando le declaratorie recate dall'allegato 2 del D.M. n. 559 del 07/08/2025, opponeva al ricorrente il perfezionarsi della decadenza dalla graduatoria, per mancata conferma d'interesse nell'area riservata del portale web dedicato www.universitaly.it, rigettando la sincrona segnalazione inoltrata dal sig. Dambrosio; - della nota ministeriale, avente ad oggetto “Dambrosio Michele / MUR - riscontro a Sua diffida, datata 11 novembre 2025”, pervenuta in data 05/12/2025, con contrassegno AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALEU.2025.0024976; - del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 559 del 07/08/2025- Allegato 2, punto 10, lett. d, nella parte in cui per la conferma dell'interesse non prevede procedure alternative a quelle informatiche; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati principaliter anche di estremi e data sconosciuta, potenzialmente lesivi della sfera giuridica del ricorrente, avverso i quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti; - per l'accertamento e dichiarazione del diritto del sig. Dambrosio Michele ad essere riammesso in graduatoria con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad inserire il ricorrente in graduatoria attribuendogli il punteggio di 59,90 e la relativa utile posizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla graduatoria nazionale IMAT per mancata conferma dell'interesse nella finestra 3-7 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato l'IMAT con il punteggio di 59,90 ed essere stato collocato in posizione utile, aveva confermato l'interesse nelle precedenti finestre di scorrimento. La sua decadenza era stata disposta perché il sistema non aveva registrato la conferma relativa alla finestra 3-7 novembre 2025. Il candidato deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di avere effettuato plurimi accessi alla piattaforma Universitaly nei giorni 3, 5 e 7 novembre e di avere visualizzato il messaggio attestante la conferma dell'interesse. Contestava inoltre l'assenza di ricevute o attestazioni conservabili e l'insufficienza degli elementi informatici posti a fondamento della decadenza. Impugnava anche la previsione regolamentare nella parte in cui non consentiva modalità alternative alla procedura telematica e chiedeva l'accesso ai log e agli altri dati tecnici relativi alle operazioni svolte.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. L'istruttoria ha accertato che il candidato aveva effettuato accessi alla piattaforma nei giorni 3, 5 e 7 novembre, ma la documentazione del gestore si limitava a rilevare l'assenza della conferma nei database centrali, senza ricostruire le operazioni concretamente svolte durante quelle sessioni e senza escludere che la conferma fosse stata eseguita ma non registrata per cause tecniche non imputabili all'interessato. Il giudice ha ritenuto che la mera assenza dell'evento nei database non costituisse prova univoca dell'omissione, soprattutto perché il sistema non rilasciava ricevute, notifiche o attestazioni dell'operazione, lasciando all'utente soltanto un messaggio a video non conservabile. L'obiettiva incertezza probatoria, riguardando evidenze informatiche nella disponibilità esclusiva dell'amministrazione, non poteva essere posta a carico del candidato. La decisione non è stata fondata sull'eventuale incompletezza del deposito istruttorio né sulla prova di un concreto malfunzionamento della piattaforma, ma sull'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'omissione contestata. Sono state assorbite le ulteriori censure. Il provvedimento di decadenza è stato annullato ed è stato dichiarato il diritto alla riammissione nella graduatoria con il punteggio di 59,90 e la relativa posizione utile, con obbligo dell'amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti, inclusi assegnazione della sede e immatricolazione. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
artt. 33 e 34 Cost.
diritto di rango costituzionale quale il diritto allo studio
La decadenza dalla graduatoria, incidendo sull'accesso a un percorso universitario tutelato costituzionalmente, non può essere fondata su un quadro probatorio meramente ipotetico o non univoco.
D.M. n. 559 del 7 agosto 2025, Allegato 2, punto 10, lett. d
per la conferma dell'interesse non prevede procedure alternative a quelle informatiche
La previsione della conferma telematica è stata impugnata, ma il giudice ha deciso sulla base dell'insufficienza probatoria dell'amministrazione senza necessità di esaminare tale censura, assorbita.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi telematizzati, la mera mancata registrazione di un'operazione nei database dell'amministrazione non dimostra in modo univoco che l'interessato non abbia eseguito l'operazione, quando siano documentati accessi alla piattaforma nella finestra utile e l'amministrazione non sia in grado di ricostruire le attività svolte durante le relative sessioni.
- Quando le evidenze informatiche necessarie a ricostruire un'operazione amministrativa sono nella disponibilità esclusiva dell'amministrazione, l'obiettiva incertezza derivante dall'incompletezza o dall'inidoneità dei log non può essere posta a carico dell'interessato destinatario di un provvedimento decadenziale.
- L'amministrazione non può fondare una decadenza su un sistema telematico che non rilascia all'utente ricevute, attestazioni o notifiche conservabili, se la sola assenza di registrazione nei database non consente di escludere che l'operazione sia stata eseguita ma non acquisita dal sistema.
- Le procedure informatiche devono svolgere una funzione servente rispetto al procedimento amministrativo; le difficoltà tecniche o le carenze di tracciamento del sistema non possono tradursi, in assenza di prova univoca dell'omissione imputabile all'interessato, nella perdita della posizione procedimentale o del beneficio cui egli aspira.
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