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Ordinanza

Ordinanza n. 51/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto ministeriale n.333/SAA/II/221917 del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota 12/04/25, prot. n. 0028135 della Questura di Lecce ed il preavviso di rigetto.

Giustizia amministrativa202506868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego del trasferimento in deroga, connesso alla nota della Questura e al preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in sostanza, il pregiudizio derivante dall'impossibilità di assistere il padre, persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, a causa della distanza dalla sede di servizio. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento alla disciplina del trasferimento in deroga e alla necessità di verificare la sussistenza di peculiari circostanze di gravità ed eccezionalità. È stata considerata anche la presenza, nel luogo di dimora del disabile, della figlia e sorella del ricorrente, dipendente presso la Corte d'Appello di Lecce e madre di due gemelli adolescenti, nonché le esigenze organizzative degli uffici della Questura di Napoli.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato della cognizione sommaria, dei presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a. Il giudice ha riconosciuto che l'eliminazione legislativa dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza impedisce di considerare automaticamente ostativa la presenza di altri congiunti; tuttavia, l'Amministrazione deve verificare concretamente la ricorrenza di gravissime ed eccezionali situazioni personali. Nel caso esaminato tale valutazione è stata ritenuta effettivamente compiuta e sorretta da una motivazione idonea, anche in ragione della presenza della sorella del ricorrente vicino al padre disabile. Secondo il TAR, le circostanze relative al lavoro e agli oneri familiari della sorella non dimostrano un impedimento insormontabile all'assistenza e non rendono prevalente l'interesse del ricorrente al trasferimento eccezionale. Sono state inoltre valorizzate le esigenze organizzative dell'Amministrazione e degli uffici della Questura di Napoli. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica sommaria dei presupposti per la sospensione dell'atto impugnato; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ritenuti sussistenti.

  • art. 33 l. 104/1992, come modificato dall'art. 24 l. 183/2010

    L'eliminazione dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza comporta che la presenza di altri congiunti non sia automaticamente impeditiva del beneficio, imponendo però una valutazione concreta delle gravissime ed eccezionali situazioni personali.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La condizione di disabilità grave del familiare costituisce il presupposto fattuale posto a fondamento della richiesta di trasferimento assistenziale.

  • art. 35 d.P.R. 82/1982

    Il trasferimento in deroga è una misura eccezionale, concedibile solo in presenza di peculiari circostanze di gravità ed eccezionalità e previa ponderazione delle esigenze personali e organizzative.

Massime di principio

  • La presenza di altri familiari della persona con disabilità grave non costituisce, dopo l'eliminazione dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza, una causa automatica di diniego del trasferimento assistenziale; l'Amministrazione deve valutare in concreto l'effettiva situazione familiare e la ricorrenza di gravissime ed eccezionali situazioni personali.
  • Il trasferimento in deroga previsto per il personale della Polizia di Stato ha natura eccezionale e può essere disposto soltanto quando le circostanze personali addotte presentino connotazioni di gravità ed eccezionalità tali da giustificare la deroga alle ordinarie esigenze di impiego.
  • La valutazione amministrativa può ritenersi adeguatamente motivata quando ricostruisce la situazione familiare del disabile, considera la presenza e la concreta posizione di altri congiunti potenzialmente idonei all'assistenza e pondera tali elementi con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.
  • La presenza di un familiare residente vicino alla persona disabile può escludere, in sede cautelare, l'effettività e concretezza del pregiudizio allegato dal richiedente, salvo che siano dimostrati impedimenti specifici e insormontabili all'assistenza da parte di tale familiare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelareDifetto di motivazione

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