Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4940/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo su euro 430.921,50 ritenuti profitto del reato fiscale. Si deduceva violazione del diritto di difesa per tenersi dell'udienza camerale senza i difensori del ricorrente: i difensori avevano depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento (uno per impegno professionale anteriormente fissato, l'altro per Covid-19) e si allegava impossibilità di sostituti. Inoltre si contestava la qualificazione delle somme sequestrate come profitto del reato, sostenendo che i versamenti erano intervenuti dopo i termini d'imposta e che il conto non presentava saldi attivi alla scadenza; si affermava che le somme erano di origine lecita e che il provvedimento aveva in concreto trasformato un sequestro finalizzato a confisca diretta in una confisca per equivalente.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: il giudice a quo non ha valutato la fondatezza dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento e ha applicato un'interpretazione che rende irrilevante l'impedimento dei difensori nei procedimenti camerali. La Corte ha affermato che, se il difensore ha scelto di comparire, il suo legittimo impedimento tempestivamente documentato va valutato e, se sussistenti le condizioni, può determinare il rinvio; tale soluzione è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. e con la giurisprudenza europea sull'art. 6 CEDU. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Bologna per il giudizio. Il pronunciamento ha risolto la questione con prevalenza del diritto di difesa rispetto alle esigenze di speditezza del rito camerale; le questioni sostanziali sulla natura delle somme sequestrate non sono state decise nel merito in questa statuizione, essendo il provvedimento annullato per vizio procedurale.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen., comma 3

    I difensori sono sentiti "se compaiono": la partecipazione è facoltativa ma, se il difensore sceglie di comparire e poi documenta un legittimo impedimento, il giudice deve valutare le ragioni e poter disporre il rinvio; la norma va interpretata in modo compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost.

  • art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in primo grado per respingere l'istanza di revoca del sequestro preventivo; la Cassazione non ha confermato il mancato esame dell'istanza di rinvio ai sensi di questa previsione, ritenendo più importante il vaglio del legittimo impedimento del difensore.

  • art. 420-ter cod. proc. pen. (ex art. 486, comma 5)

    La disposizione sulla sospensione o rinvio per legittimo impedimento del difensore non si applica automaticamente ai procedimenti in camera di consiglio secondo orientamenti passati, ma la Corte ha indicato che è necessario un'interpretazione costituzionalmente orientata che riconosca rilevanza al legittimo impedimento quando il difensore ha scelto di comparire.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata come norma che soccorre in ipotesi particolari in cui la presenza del difensore sia prevista come necessaria; la Corte valuta la necessità di garantire il contraddittorio effettivo anche nei giudizi camerali.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato nel giudizio di merito: la misura cautelare estesa ai delitti tributari può riguardare l'autore del reato ma non la persona giuridica secondo l'interpretazione fornita in sede di merito.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca diretta: la Corte segnala che applicarla quando è provata l'origine lecita delle somme potrebbe sollevare profili di costituzionalità; occorre nesso di pertinenzialità e collegamento eziologico tra bene e reato.

  • art. 599, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza come riferimento all'art. 127, comma 3, nell'ambito delle Sezioni Unite: riconosce il diritto del difensore di perseguire una strategia che includa la partecipazione all'udienza camerale.

  • art. 24 Cost.

    Principio costituzionale dell'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, richiamato per sostenere la necessità di tutelare effettività del contraddittorio anche nelle udienze camerali.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio: utilizzato per argomentare che l'assenza dei difensori legittimamente impediti può compromettere garanzie costituzionali.

  • art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU)

    Richiamata giurisprudenza europea (Previti, Hany, Dayanan, Innbrioscia, Salduz, Jallow) per affermare che il diritto ad un'assistenza legale concreta ed effettiva e il principio della parità delle armi richiedono che il legittimo impedimento del difensore, se adeguatamente comunicato e documentato, sia valutato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti in camera di consiglio il diritto di difesa va garantito nella sua effettività: se il difensore ha scelto di comparire e poi documenta tempestivamente un legittimo impedimento, il giudice deve valutare le ragioni e, se fondate, disporre il rinvio; il semplice rilievo formale della notifica dell'avviso non è sufficiente a escludere il rinvio.
  • L'assenza del difensore non comunicata o non giustificata consente lo svolgimento dell'udienza senza effetti nullificanti, ma la comunicazione tempestiva e la documentazione dell'impedimento sono essenziali per ottenere la tutela.
  • La confisca diretta di somme come "profitto del reato" richiede elementi indiziari chiari che colleghino le somme all'illecito (nexus eziologico e pertinenzialità); depositi effettuati dopo la scadenza dei termini d'imposta e conti con saldi negativi alla scadenza rendono più difficile qualificare tali somme come risparmio di spesa e profitto del reato.
  • Non è automaticamente pertinente la regola della naturale fungibilità del denaro: occorre prova che la disponibilità delle somme derivi effettivamente dal mancato versamento d'imposta (risparmio di spesa) o che la società sia una "schermo fittizio".
  • Per prevenire nullità processuali, il difensore deve comunicare tempestivamente l'impedimento e produrre documentazione idonea; il giudice deve motivare il rigetto dell'istanza di rinvio con valutazione delle prove dell'impedimento.
  • In caso di contestazione della liceità dell'origine delle somme, è opportuno produrre documentazione contabile e bancaria che attesti i saldi e la data di apertura dei conti alla data di scadenza degli adempimenti tributari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.