Sentenza del 23/04/2018 n. 1889 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Fondo patrimoniale - Bene immobile - Iscrizione ipotecaria - Debito per bisogni diversi da quelli familiari - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria. Il bene conferito nel fondo patrimoniale non può essere assoggettato ad azioni esecutive o cautelari quando sia dimostrato che il debito non riguarda i bisogni della famiglia e che il creditore conosceva tale circostanza. La costituzione del fondo anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento è risultata rilevante ai fini della tutela del bene.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su un immobile conferito in un fondo patrimoniale prima della notifica dell'avviso di accertamento. La contestazione si fondava sul fatto che il debito tributario fosse stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse consapevole di tale estraneità.
Norme richiamate
Codice civile, disciplina del fondo patrimoniale
Il bene costituito in fondo patrimoniale non può essere oggetto di esecuzione per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La protezione del fondo patrimoniale opera quando il debito è estraneo alle esigenze familiari e il creditore ne era consapevole. In presenza di tali condizioni, il bene non può essere sottoposto ad azioni esecutive o cautelari, inclusa l'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale prima della notifica dell'atto da cui deriva il debito può impedire l'iscrizione ipotecaria o l'esecuzione sul bene, ma non è sufficiente da sola: occorre provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
- L'onere probatorio riguarda anche la conoscenza, da parte del creditore, dell'estraneità del debito rispetto alle esigenze familiari.
- I debiti tributari non sono automaticamente considerati debiti contratti per bisogni della famiglia: la loro riconducibilità alle esigenze familiari deve essere valutata concretamente.
- La tutela del fondo patrimoniale non è assoluta e non può essere utilizzata per sottrarre beni ai creditori in modo fraudolento; rilevano la data di costituzione del fondo, la natura del debito e la posizione soggettiva del creditore.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare sia la finalità non familiare del debito sia gli elementi dai quali risulti che il creditore ne era consapevole.
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