Cassazione Civile, Ordinanza n. 33879/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo a due cartelle di pagamento asseritamente notificate per imposta sostitutiva su locazione di immobili e per imposta di registro. In appello la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, era stata confermata sul presupposto della rituale notifica delle cartelle e quindi della mancanza di interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo l’inesistenza o inammissibilità della costituzione dell’agente della riscossione in appello e l’inutilizzabilità dei documenti prodotti; (2) violazione dell’art. 116 c.p.c., assumendo che la notifica delle cartelle fosse stata ritenuta provata senza deposito degli originali, nonostante il disconoscimento e la mancanza di attestazione di conformità delle copie delle relate e degli avvisi di ricevimento. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la difesa dell’agente della riscossione poteva essere svolta anche tramite avvocati del libero foro; soprattutto, per effetto dello ius superveniens sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo casi tassativi di pregiudizio specifico non allegati né provati dal contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha correttamente ricondotto la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione alla disciplina che consente il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro, senza necessità di ulteriori formalità o prova dei presupposti. Quanto al merito, ha applicato lo ius superveniens introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, ritenendo che l’estratto di ruolo non fosse impugnabile fuori dalle ipotesi tassative in cui il debitore dimostri un pregiudizio attuale e specifico per appalto, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di benefici nei rapporti con la PA. Poiché tali situazioni non risultavano dedotte o provate, il ricorso originario è stato ritenuto sopravvenutamente inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della resistente; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riguarda la legittimazione a stare in giudizio dell’agente della riscossione, che può stare in giudizio direttamente o tramite la struttura territoriale sovraordinata; la norma non disciplina lo ius postulandi, che è ricavato dall’art. 12.
art. 12, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È interpretato nel senso che enti impositori e agenti della riscossione possono avvalersi di un difensore abilitato, mentre per gli altri soggetti è obbligatoria l’assistenza tecnica.
art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933
Richiamato per affermare che l’eventuale patrocinio dell’Avvocatura dello Stato richiede i presupposti convenzionali o specifici casi speciali previsti dalla legge.
art. 4-nonies, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58
È richiamato come norma di interpretazione autentica che chiarisce il rilievo della convenzione tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura dello Stato.
art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
È richiamato per la successione universale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia.
art. 4-nonies, d.l. 30 aprile 2019, n. 34
Norma richiamata per l’assetto della difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il rapporto con l’Avvocatura dello Stato.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
La Corte applica la norma nel senso che l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo è ammessa solo in casi tassativi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specifico, altrimenti manca l’interesse ad agire.
art. 3-bis, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
È la disposizione che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 e che incide sui giudizi pendenti come ius superveniens.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È richiamato come una delle ipotesi tassative di pregiudizio da iscrizione a ruolo che legittimano la diretta impugnazione.
art. 48-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato quale base del pregiudizio collegato alla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici.
art. 372 c.p.c.
È indicato come strumento per il deposito documentale in cassazione utile a dimostrare lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque corretto in diritto.
art. 116 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova documentale della notifica delle cartelle.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
È richiamato per escludere, nel caso concreto, il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale diretta contro il ruolo o la cartella presuppone che il contribuente dimostri uno specifico e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
- Lo ius superveniens che restringe l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e può determinare l’inammissibilità sopravvenuta dell’azione per difetto di interesse ad agire.
- Nel contenzioso tributario il difetto di interesse ad agire e l’inammissibilità del ricorso introduttivo sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione, quando la questione non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- La costituzione in giudizio dell’agente della riscossione è valida se effettuata nei modi consentiti dalla disciplina speciale e dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato, anche mediante avvocati del libero foro, senza necessità di ulteriori formalità probatorie sui presupposti organizzativi del patrocinio.
- Quando il dispositivo della decisione impugnata è corretto in diritto, la Corte può correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., senza necessità di cassazione con rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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