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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07815/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di una scuola media. L'appaltatore aveva convenuto il Comune chiedendo di accertare l'inesistenza della causa di risoluzione del contratto, sostenendo che l'opera non era stata completata nei tempi previsti per difficoltà operative sopravvenute, per varianti e per lo svolgimento complesso dell'appalto, e che la stazione appaltante aveva illegittimamente risolto il rapporto nonostante il quasi integrale compimento dei lavori. Chiedeva anche il risarcimento dei danni. Il Comune aveva resistito, domandando il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale per i danni da grave inadempimento, oltre a chiamare in garanzia la compagnia fideiussore. La società assicuratrice, a sua volta, aveva chiesto manleva alle singole imprese dell'ATI. In appello l'ATI deduceva erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 136 del codice dei contratti pubblici, lamentando che non si fosse considerato il contesto esecutivo, l'avanzamento dell'opera e l'incidenza delle varianti. In cassazione, con un unico motivo, denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato tutta la documentazione, non aveva disposto l'integrazione o il rinnovo della CTU e non aveva esercitato correttamente i poteri officiosi.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure relative all'appalto e alla risoluzione. Ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalle parti controricorrenti, rilevando che la procura speciale per il ricorso era stata rilasciata da un soggetto che, sulla base degli atti richiamati, non risultava munito del potere di rappresentare l'ATI né la società mandataria. Mancando il valido potere rappresentativo in capo al conferente, la procura è stata considerata nulla e il ricorso dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa errata valutazione delle prove e della documentazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio processuale dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 75, comma 3, c.p.c.

    Utilizzato per affermare il difetto di rappresentanza del soggetto che aveva rilasciato la procura e quindi la nullità della stessa.

  • art. 2384 c.c.

    Richiamato per escludere la legittimazione rappresentativa del soggetto che aveva sottoscritto la procura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Citato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato nei motivi di appello e nella ricostruzione della controversia come disciplina della risoluzione dell'appalto pubblico per grave ritardo.

  • art. 132 d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato in relazione alle varianti in corso d'opera approvate dalla stazione appaltante.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la procura speciale deve provenire da un soggetto effettivamente munito del potere di rappresentare la parte; in difetto, la procura è nulla e il ricorso è inammissibile.
  • L'assenza di contestazione efficace, da parte del ricorrente, dell'eccezione di difetto di rappresentanza può consolidare la declaratoria di inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito quando rileva una causa processuale preclusiva che rende invalido l'atto introduttivo del giudizio di legittimità.
  • In tema di appalto, la valutazione della legittimità della risoluzione per grave ritardo resta assorbita se il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare dell'atto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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