Cassazione Penale, Sentenza n. 6786/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava tre profili: 1) nullità del processo d'appello per celebrazione in assenza dell'imputato, qui detenuto per altra causa; 2) nullità per carenza del "decisum" nel dispositivo allegato al verbale dell'udienza di appello (art. 546, comma 3, c.p.p.); 3) violazione dell'art. 603, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria e all'acquisizione della procura speciale dalla parte offesa, deducendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ammesso la procura e disposto rinnovazione senza prova nuova, nonché contraddittorietà nella giustificazione dell'esercizio del potere istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e non documentata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Sul secondo ha esaminato il verbale (essendo dedotto un error in procedendo) e accertato che il dispositivo dell'appello era integralmente riportato e corrispondeva al deposito. Sul terzo ha ritenuto legittima l'acquisizione della procura speciale da parte della Corte territoriale, richiamando il principio secondo cui il giudice d'appello, in caso di dubbi sulla proposizione della querela, ha il dovere di acquisire l'atto al fascicolo anche d'ufficio; quindi nessuna violazione dell'art. 603 comma 3 e nessuna contraddittorietà insanabile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, all'onere di cui all'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; utilizzata per la conformazione formale del ricorso di cassazione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento delle censure di cassazione per error in procedendo e per violazione di norme processuali; la Corte può esaminare anche i fatti e accedere agli atti per verificare l'errore in procedendo.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di riportare il dispositivo nel verbale: la Corte ha verificato che il verbale conteneva il dispositivo integralmente, respingendo la doglianza.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito alla disciplina dell'acquisizione di atti relativi alla querela e alla rinnovazione istruttoria; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione della procura speciale non violasse tale norma e che il giudice d'appello potesse acquisire l'atto se sussistono dubbi sulla proposizione della querela.
art. 491, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come norma di preclusione: la Corte ha osservato che, in tema di condizioni di procedibilità, la preclusione dell'art. 491 comma 2 non impedisce al giudice d'appello di acquisire la querela quando emergono questioni sulla sua proposizione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n.137/2020 (conv. legge n.176/2020) nonché successive proroghe
Norme emergenziali richiamate per giustificare la trattazione del procedimento in udienza camerale con modalità speciali (misure introdotte e prorogate nel periodo considerato).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al potere di equitativa determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende e alla valutazione della responsabilità morale del ricorrente; la Corte ha escluso colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Le doglianze sulla mancata comparizione dell'imputato devono essere documentate nel ricorso: il principio di autosufficienza impone di allegare prove dell'assenza o della detenzione per altra causa, altrimenti la censura è generica e destinata a essere respinta.
- Se si denuncia un "error in procedendo" per vizi formali del verbale o del dispositivo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti: pertanto, il ricorrente deve indicare con precisione e dimostrare il vuoto o l'errore nei documenti processuali.
- In tema di condizioni di procedibilità (querela/querelante), il giudice d'appello ha il potere-dovere di acquisire agli atti la querela o la procura speciale quando sorgono dubbi sulla sua proposizione; la preclusione prevista da altre norme non impedisce detta acquisizione se mancano elementi decisivi negli atti.
- Per contestare la rinnovazione dell'istruttoria bisogna dimostrare l'assenza di 'prova nuova' o la contraddittorietà sostanziale della motivazione: affermazioni generiche sulla preclusione o sulla decadenza non sono sufficienti.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente l'addebito delle spese processuali al ricorrente e, in caso di assenza di colpa grave, il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende; pertanto valutare il merito procedurale prima di proporre ricorso è essenziale per evitare sanzioni economiche.
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