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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22889/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in piu' sentenze. Due motivi: (1) violazione dell'art. 168, comma primo, n.1 cod. pen. e omessa applicazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.: il difensore ha sostenuto che il reato successivo (sentenza 2211/2016) si era estinto per decorso del termine quinquennale previsto dall'art.445(2), quindi non poteva costituire causa di revoca; (2) violazione dell'art. 168, comma primo, n.2, artt.163-164 cod. pen. e omessa applicazione dell'art.168, comma secondo: la difesa ha dedotto che la revoca operata investiva situazioni di revoca facoltativa spettanti al giudice di merito e che le successive condanne anteriori non avrebbero superato i limiti di pena di cui all'art.163, rendendo la revoca ingiustificata; inoltre ha richiamato il divieto di concedere nuovamente la sospensione a chi ne abbia gia' beneficiato due volte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la revoca ex art.168, comma primo, n.1: l'estinzione del reato ai sensi dell'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non impedisce la revoca poiche' il provvedimento di revoca e' dichiarativo e gli effetti sostanziali risalgono al momento in cui si e' verificata la condizione (commissone del secondo reato). Ha altresi' confermato la revoca delle altre sospensioni in base all'art.168, comma primo, n.2 e all'art.164, comma quarto, sottolineando che il divieto previsto da art.164 riguarda la concessione del beneficio (e non il suo effettivo godimento) e che il beneficio illegittimamente concesso puo' essere revocato in sede esecutiva se l'elemento ostativo non era conoscibile in sede di cognizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena. Il comma primo n.1 prevede la revoca dichiarativa quando il condannato commette un nuovo delitto; il comma primo n.2 riguarda casi in cui la revoca consegue a nuova condanna per fatti pregressi; il comma secondo stabilisce che alcune revoche sono di natura facoltativa e attinenti alla cognizione del giudice di merito.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

    La disposizione regola l'estinzione del reato per decorso del tempo e l'assenza di nuovi reati, con effetti penali. Tuttavia tale estinzione non annulla l'accadimento storico del reato e non impedisce la revoca dichiarativa della sospensione ex art.168 quando sussistono le condizioni per la revoca.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti di pena rilevanti per talune ragioni di applicazione o cumulabilità; nell'ambito del caso e' richiamato in relazione alla verifica se la pena irrogata con sentenze successive superi i limiti che giustificherebbero la revoca (nel caso la Corte ha ritenuto irrilevante per le ragioni indicate).

  • art. 164 cod. pen.

    Regola l'impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già beneficiato due volte; il quarto comma consente eccezionalmente nuova concessione ma la norma si riferisce alla concessione del beneficio (prognosi positiva) e non al suo effettivo godimento, sicché la precedente fruizione rileva anche se poi revocata.

Massime di principio

  • L'estinzione del reato per decorso del termine prevista dall'art. 445(2) non impedisce la revoca della sospensione condizionale ai sensi di art.168(1) quando ricorre la causa di revoca: la revoca ha natura dichiarativa e i suoi effetti sostanziali retroagiscono al momento della commissione del secondo reato.
  • La revoca obbligatoria prevista da art.168, comma primo, e' differente dalla revoca facoltativa prevista dal comma secondo: le prime sono dichiarative e possono essere accertate in sede esecutiva; le seconde richiedono valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • Il divieto di concedere nuovamente la sospensione (art.164, comma quarto) si riferisce alla circostanza che il soggetto abbia già beneficiato due volte della sospensione; conta la concessione del beneficio, non il suo effettivo godimento prima di una eventuale revoca.
  • Un beneficio 'illegittimamente concesso' può essere revocato in sede esecutiva nella misura in cui l'elemento ostativo non era conoscibile dal giudice nel procedimento di cognizione; diversamente l'opposizione doveva essere proposta nella fase di impugnazione.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere sempre se la causa di revoca è di natura dichiarativa (opera ope legis al momento del fatto sopravvenuto) o costitutiva/discrezionale (richiede valutazione di merito); ciò determina chi e quando può legittimamente pronunciarsi sulla revoca.

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