Sentenza n. 19/2026 - Trento, Sezione 1
per l’annullamento della nota comunicata il -OMISSIS- dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento affari economico - finanziari generali amministrativi Servizio Affari Generali avente ad oggetto “richiesta accesso agli atti sub n. -OMISSIS- - accoglimento” con cui, in relazione all’istanza di accesso formulata nell’interesse della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- di invio della relazione medico legale redatta dalla dott.ssa -OMISSIS-, si è comunicato l’accoglimento di detta istanza e si è trasmesso copia della predetta relazione depurata dalle parti in cui vengono riportate le strategie difensive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla perizia medico-legale redatta nell’ambito dell’istruttoria stragiudiziale per la valutazione di una richiesta risarcitoria
Esito
Favorevole al ricorrente (paziente danneggiata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con rito ex art. 116 c.p.a., la nota con cui l’azienda sanitaria aveva comunicato l’accoglimento della richiesta di accesso, trasmettendo tuttavia la perizia medico-legale con l’integrale oscuramento dei paragrafi “Valutazione Medico Legale” e “Nota riservata”. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24, comma 7, e 25 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Secondo la ricorrente, la perizia era stata redatta nell’ambito dell’istruttoria stragiudiziale relativa alla responsabilità sanitaria e conteneva valutazioni ricognitive e medico-legali sulla dinamica dei fatti, sul nesso causale e sulla quantificazione del danno, necessarie per valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria e la congruità dell’offerta transattiva. Tali contenuti, a suo avviso, non erano assimilabili ad atti direttamente strategico-difensivi. L’amministrazione ha sostenuto che l’oscuramento fosse giustificato dall’esigenza di tutelare la propria difesa in un eventuale giudizio civile e dall’art. 16 della l. 24/2017, relativo agli atti della gestione del rischio clinico, richiamando inoltre l’attestazione del responsabile del procedimento.
La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha qualificato l’istanza come accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990, sottolineando che esso richiede un nesso di necessaria strumentalità tra il documento e la cura o difesa di una situazione giuridica, valutato in termini prognostici e di astratta pertinenza. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 16 della l. 24/2017, poiché il divieto di acquisizione e utilizzazione riguarda gli atti propri della funzione di gestione del rischio clinico, finalizzata all’analisi interna degli errori e alla prevenzione futura, non la perizia medico-legale redatta a seguito di una richiesta risarcitoria e utilizzata per la composizione stragiudiziale del sinistro. Ha inoltre negato che l’attestazione del responsabile del procedimento fosse assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., trattandosi di valutazioni sul contenuto e sulla funzione difensiva delle parti oscurate. Ha quindi ritenuto ostensibile il paragrafo “Valutazione Medico Legale” nella parte ricognitiva e valutativa relativa alla dinamica degli eventi e ai profili medico-legali, consentendo l’oscuramento soltanto degli eventuali passaggi strettamente e direttamente funzionali alla strategia difensiva dell’azienda, da individuare mediante omissis. Ha invece ritenuto non ostensibile il paragrafo “Nota riservata”, in quanto direttamente afferente alla strategia difensiva dell’amministrazione in vista di un eventuale giudizio civile. Ha annullato in parte qua il diniego, accertato il diritto di accesso nei limiti indicati e ordinato all’azienda di consentire l’ostensione entro trenta giorni, corredando eventuali ulteriori oscuramenti di una dichiarazione di un legale dell’azienda sulla loro conformità ai criteri stabiliti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
La disciplina generale dell’accesso documentale comprende anche l’accesso a documenti amministrativi formati nell’ambito dell’istruttoria relativa a una richiesta risarcitoria.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso difensivo è autonomo rispetto all’accesso partecipativo e può derogare alle ordinarie limitazioni, purché il richiedente dimostri la necessità, o la stretta indispensabilità in caso di dati sensibili o giudiziari, del documento per la cura o difesa di una situazione giuridica.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
L’istanza deve evidenziare la corrispondenza tra l’interesse giuridicamente tutelato e il documento richiesto, nonché il collegamento strumentale tra quest’ultimo e la situazione controversa.
art. 16 l. 24/2017
Il divieto di acquisizione e utilizzazione riguarda gli atti formati nell’ambito della gestione del rischio clinico propriamente detta, diretta allo studio dei processi interni, all’analisi degli errori e alla definizione di azioni correttive, non la perizia medico-legale predisposta per una richiesta risarcitoria e per una composizione transattiva.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice dell’accesso di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, fissando le modalità e il termine per l’ostensione.
art. 2700 c.c.
Non attribuisce fede privilegiata alle attestazioni del responsabile del procedimento che esprimono valutazioni e apprezzamenti circa la natura strategico-difensiva dei contenuti oscurati.
Massime di principio
- L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990 richiede un nesso di necessaria strumentalità tra il documento richiesto e la cura o difesa di una situazione giuridica concreta, attuale e riferibile al richiedente; tale nesso può essere valutato anche in rapporto a una controversia non ancora instaurata, purché non si fondi su esigenze meramente ipotetiche o generiche.
- Nell’ambito delle richieste risarcitorie per responsabilità sanitaria, le perizie medico-legali e gli atti istruttori predisposti per valutare il sinistro e favorire una composizione stragiudiziale sono ostensibili nelle parti ricognitive della dinamica dei fatti e nelle valutazioni medico-legali su causalità, errori, negligenze e danni.
- Il limite all’accesso fondato sulla tutela della strategia difensiva dell’amministrazione opera soltanto per i passaggi formulati in diretta e immediata funzione della strategia da assumere in un contenzioso, non per i contenuti che possano soltanto potenzialmente essere utilizzati nella futura elaborazione della difesa.
- Il divieto di acquisizione e utilizzazione degli atti previsto per la gestione del rischio clinico riguarda l’attività di clinical risk management finalizzata all’analisi anonima degli errori e alla prevenzione di criticità future; non si estende automaticamente alle perizie medico-legali redatte in seguito a una richiesta risarcitoria individuale.
- Un’attestazione del responsabile del procedimento sull’esistenza di contenuti strategico-difensivi non ha fede privilegiata ex art. 2700 c.c. quando esprime valutazioni sul contenuto e sulla funzione dell’atto; il giudice può quindi verificare la legittimità dell’oscuramento e limitarlo alle sole parti strettamente necessarie.
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